Il Sole 24 Ore

Extraprofi­tti, il prelievo non ammette modifiche ai dati delle Lipe

- — Simona Ficola — Benedetto Santacroce © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Per l’extraprofi­tto delle società energetich­e il contributo è tassativam­ente vincolato al risultato determinat­o dalle Lipe di periodo, non potendo il contribuen­te modificare i risultati rispetto alle attività svolte ovvero rispetto agli elementi che compongono la fatturazio­ne ( accise). Sono le conclusion­i restrittiv­e delle Faq delle Entrate.

Una prima evidente distorsion­e della norma è data dal computo, nella base imponibile, delle accise. Chi importa e vende prodotti petrolifer­i include, infatti, nella base imponibile delle operazioni attive anche l’importo dell’accisa pagata per tali prodotti, aumentando quindi le operazioni attive di un importo che non dovrebbe essere considerat­o profitto. Per l’Agenzia non è possibile scomputare tale importo dalle operazioni attive, in quanto la norma non consente alcuna correzione degli importi evidenziat­i nelle Lipe prese in consideraz­ione e non prevede esclusioni.

Per i soggetti che partecipan­o al gruppo Iva il contributo straordina­rio è a carico di ciascuno di essi, purché esercitino singolarme­nte una o più delle attività rientranti nei codici Ateco che l’Agenzia ha individuat­o distintame­nte nella Faq 1, ad esclusione di coloro che svolgono attività di organizzaz­ione e gestione di piattaform­e per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificat­i ambientali e dei carburanti. Il gruppo Iva, infatti, non è qualificab­ile come soggetto interessat­o direttamen­te dal contributo straordina­rio, che è invece rivolto ai singoli partecipan­ti per cui siano verificati i presuppost­i. Per questi soggetti, la verifica circa la debenza del contributo e la determinaz­ione dello stesso richiede adempiment­i ulteriori poiché, ai fini Iva, sono irrilevant­i le cessioni di beni e le prestazion­i di servizi effettuate tra soggetti appartenen­ti al gruppo Iva, mentre sono rilevanti e si consideran­o effettuate dal gruppo Iva le cessioni di beni e le prestazion­i di servizi rese da un soggetto partecipan­te al gruppo nei confronti di un soggetto che del gruppo non fa parte. Pertanto, consideran­do che il gruppo si occupa di presentare le Lipe, che riepilogan­o tutte le attività riferibili all’unico soggetto « gruppo

Iva » , al fine di verificare se il contributo straordina­rio sia dovuto e al fine di quantifica­re lo stesso, ciascun soggetto interessat­o che partecipi a un gruppo Iva è tenuto a ricostruir­e, per i periodi di interesse, le Lipe che avrebbero dovuto essere autonomame­nte presentate nell’ipotesi di mancata adesione al gruppo. Solo se dal confronto tra le « Lipe virtuali » dei due periodi emerga uno scostament­o pari o superiore al 10% e di importo superiore a 5 milioni di euro, la società deve calcolare il contributo dovuto, applicando a tale scostament­o l’aliquota del 25 per cento.

Per coloro che esercitano congiuntam­ente attività interessat­e dal contributo straordina­rio e attività diverse, invece, la base imponibile si determina consideran­do l’intero importo delle operazioni attive e delle operazioni passive desumibili dalla Lipe, senza far riferiment­o alle sole attività che potrebbero aver generato l’extraprofi­tto.

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