Il Sole 24 Ore

Mandato in scadenza, la proroga non vale

Se l’assemblea resta inerte sarà il Tribunale a provvedere alla nomina

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Alcuni autori affermano che, fino alla data di approvazio­ne del bilancio dell’esercizio 2022, le società possano avvalersi della proroga dei termini in tutti i casi in cui giunga a scadenza il mandato conferito all’organo di controllo o al revisore legale e non solo quando si siano trovate, per la prima volta a partire dal 16 marzo 2019, nelle condizioni prescritte dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile. Secondo alcuni, se l’organo di controllo o il revisore legale, nominato nel 2019, venga a cessare nel 2022 ( con l’approvazio­ne del bilancio 2021), confidando sulla proroga dei termini concessa dall’articolo 1- bis del Dl 118/ 2021, la società potrebbe attendere fino al 2023 per deliberare la nomina. Tale lettura non è condivisib­ile.

L’articolo 379, comma 3, del Ccii, infatti, reca una disciplina transitori­a in ordine al procedimen­to di nomina e cessazione dell’organo di controllo o del revisore legale ideata per consentire alle società minori, già costituite alla data del 16 marzo 2019, di adeguarsi gradualmen­te ai nuovi obblighi organizzat­ivi imposti dall’articolo 2086 del Codice civile. Ciò si evince chiarament­e dall’ultimo periodo del comma 3, ove si precisa che, ai fini della prima applicazio­ne dell’articolo 2477, commi 2 e 3, del Codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedent­i la scadenza indicata nel primo periodo dello stesso comma 3 dell’articolo 379, vale a dire ai due esercizi antecedent­i alla data di approvazio­ne del bilancio relativo all’esercizio 2022.

In tutte le restanti ipotesi, la disposizio­ne di riferiment­o per la nomina e la cessazione dell’organo di controllo e del revisore legale resta, esclusivam­ente, l’articolo 2477 del Codice civile. Di conseguenz­a qualora nel 2022, con l’approvazio­ne del bilancio di esercizio 2021 venga a scadere l’organo di controllo o il revisore legale nominato nel 2019 da una società che già prima del 16 marzo 2019 era tenuta all’obbligo di nomina, la disciplina applicabil­e è quella recata dall’articolo24­77, comma3, comma 3, delCodicec­ivile, del Codicecivi­le, in forza della quale l’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutiv­i ( 2019, 2020 e 2021) non si superi alcuno dei limiti individuat­i nel comma 2. Per converso, se nel 2020 e nel 2021 almeno uno dei limiti indicati nell’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile siano stati superati, la società, nei trenta giorni successivi dalla data di approvazio­ne del bilancio relativo all’esercizio 2021, deve deliberare la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale e non attendere il 2023 .

Se l’assemblea non provvederà, alla nomina sarà tenuto il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessat­o o su segnalazio­ne del conservato­re del registro delle imprese.

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