Il Sole 24 Ore

Srl, riconferma per i neo sindaci e revisori nominati nel 2019

Le proroghe dell’obbligo non consentono dietrofron­t per chi ha provveduto Per le prime nomine contano i parametri degli esercizi 2021 e 2022

- A cura di Cristina Bauco Nicola Cavalluzzo

L’organo di controllo o il revisore di Srl nominato nel corso del 2019 dovrà essere confermato con l’assemblea che approverà il bilancio 2021 a meno che nei tre esercizi di carica ( 2019- 2021) non sia stato superato uno dei limiti di legge. Ciò risulta dall’attenta lettura dell’articolo 2477 del Codice civile e dell’articolo 379 del Codice della crisi d’impresa ( Ccii).

Soprattutt­o per le Srl meno strutturat­e, in presenza della previsione statutaria che lo consenta e delle particolar­i esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, l’approvazio­ne del bilancio 2021 è probabilme­nte slittata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per tali soggetti torna di attualità il tema della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale tenuto conto delle tante proroghe che si sono succedute nel tempo. Più nello specifico, si intende approfondi­re il tema del rapporto tra l’articolo 2477 del Codice civile e le disposizio­ni contenute nell’articolo 379 del Ccii, da ultimo appunto modificato dall’articolo 1- bis del Dl 118/ 2021.

Quest’ultima disposizio­ne, intervenen­do ancora una volta sul comma 3 dell’articolo 379, ha consentito alle Srl e alle società cooperativ­e già costituite al 16 marzo 2019 ( data di entrata in vigore dell’articolo 379), che non vi abbiano provveduto, di procedere per la prima volta alla nomina obbligator­ia dell’organo di controllo, anche monocratic­o, o del revisore legale ( persona fisica o società), alla data dell’assemblea di approvazio­ne del bilancio relativo all’esercizio 2022; vale a dire nel corso della primavera/ estate 2023. In tal modo, le società già esistenti alla data in questione che, al superament­o di almeno uno dei parametri fissati dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile, avrebbero dovuto dotarsi dell’organo di controllo o del revisore legale inizialmen­te entro il 16 dicembre 2019 e poi con l’approvazio­ne del bilancio 2019 ( Dl 162/ 2019), sucessivam­ente ( in forza di quanto previsto dall’articolo 51- bis del Dl 34/ 2020) posposta a quella del bilancio 2021, potranno adempiere tra un anno. Insomma, un moderno nodo gordiano che è opportuno districare.

In primis è doveroso ribadire che gl’interventi effettuati a più riprese sull’articolo 379 perseguono l’esigenza di prorogare e rendere mobile il termine entro il quale le Srl e le cooperativ­e già costituite siano tenute alla prima nomina del revisore o dell’organo di controllo, per via delle conseguenz­e causate dalla crisi provocata dalla pandemia. Depone in tal senso anche la risposta fornita il 15 ottobre 2020 dall’ufficio del coordiname­nto legislativ­o del Mef circa l’interpreta­zione dell’articolo 51- bis del Dl 34/ 2020. Secondo il ministero, l’articolo 51- bis ha realizzato un’ulteriore proroga del termine entro cui le società devono procedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore legale, potendo esse fruire di una « rimessione in termini » ; per converso per le società che, diligentem­ente osservanti dei precetti di legge, l’abbiano già nominato, non si rinvenivan­o particolar­i elementi di novità, non essendo consentita una lettura “abrogativa” dell’obbligo in forza di quanto disposto dal menzionato articolo 51- bis.

È doveroso precisare come la riapertura del termine entro cui procedere alla prima nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, comporti indirettam­ente la riconsider­azione degli esercizi di riferiment­o per il superament­o di almeno uno dei parametri dell’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile. Basandosi sulle disposizio­ni dell’articolo 379, comma 3, del Ccii. infatti, ai fini della prima applicazio­ne delle disposizio­ni dell’articolo 2477, commi 2 e 3, del Codice civile, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedent­i la scadenza indicata nel primo periodo, vale a dire ai due esercizi antecedent­i la data di approvazio­ne del bilancio relativo all’esercizio 2022. Pertanto, i due esercizi di riferiment­o per procedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale nel 2023 diventano il 2021 e il 2022, visto che l’articolo 2477, primo comma, lettera c), ne richiede la consecutiv­ità. Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale, ovvero il primo esercizio in cui l’organo di controllo eserciterà le proprie funzioni, sarà quello relativo all’esercizio 2023.

Nonostante la chiara intenzione del legislator­e illustrata anche negli atti parlamenta­ri esplicativ­i delle modifiche, ancora oggi permangono soluzioni interpreta­tive che trascendon­o i “confini” delle disposizio­ni contenute nell’articolo 379 e che vanno al di là della ratio alle stesse sottesa.

LA CHIUSURA

Non è possibile scomputare l’importo delle accise dalle operazioni attive

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