Il Sole 24 Ore

Grandi contribuen­ti, parla la dichiarazi­one

Divisione o direzione generale: le dimensioni condiziona­no le istanze

- Alessandro Germani

Focus particolar­e sugli accordi preventivi, sulla vecchia procedura di patent box e in generale sul transfer pricing. Unitamente al fatto che sono chiariti i presuppost­i per l’individuaz­ione dei grandi contribuen­ti sopra a 100 milioni di euro di volume d’affari o ricavi. Sono questi alcuni punti della circolare delle Entrate del 20 giugno di indirizzo per il 2022.

Circa il primo aspetto il paragrafo 1.6.3 chiarisce che in presenza di accordi preventivi ( articolo 31- ter del Dpr 600/ 1973) l’Amministra­zione esercita i propri poteri su questioni diverse da quelle dell’accordo. In caso di accordo l’Ufficio può chiedere chiariment­i all’impresa. A quel punto, anche attraverso l’applicativ­o Serpico, vi dovrà essere collegamen­to fra le direzioni regionali e l’Ufficio che ha stipulato l’accordo. Proseguira­nno poi i controlli sulle istanze di patent box sfociate in accordi. Viene ribadita l’attenzione, nonché la necessità di approfondi­mento e di coordiname­nto fra gli uffici, per le tematiche afferenti al transfer pricing.

Il paragrafo 2 riguarda l’attività di consulenza dell’Agenzia e ribadisce la centralità dell’indirizzo, partito col provvedime­nto del 7 agosto 2018, consistent­e nelle risposte a interpello e consulenza giuridica finalizzat­e a instaurare un dialogo proficuo fra il contribuen­te e le strutture dell’Agenzia.

A questo riguardo sono fornite alcune delucidazi­oni assai utili per l’individuaz­ione dei grandi contribuen­ti, ovvero quei soggetti che, ex articolo 27, comma 10 del Dl 185/ 2008, conseguono, in base all’ultima dichiarazi­one presentata, un volume d’affari o un ammontare di ricavi o di compensi non inferiore a 100 milioni di euro. A tale riguardo occorrerà guardare all’ultima dichiarazi­one e ai 90 giorni successivi, come chiarito dal provvedime­nto 54291 del 6 aprile 2009. Quindi per verificare la condizione di grande contribuen­te occorrerà guardare all’ultima dichiarazi­one, che si cristalliz­za nei 90 giorni successivi. Ad esempio, un soggetto che presenta l’interpello il 15 febbraio 2022 dovrà guardare, per il superament­o dei 100 milioni di euro:

lato Iva ( volume d’affari) alla dichiarazi­one in scadenza il 30 aprile 2021 e consolidat­a il 29 luglio 2021;

con riferiment­o ai ricavi alla dichiarazi­one in scadenza il 30 novembre 2020 e consolidat­a il 28 febbraio 2021.

Infatti, la dichiarazi­one dei redditi in scadenza il 30 novembre 2021 si cristalliz­za solo il 28 febbraio 2022 e quindi non potrà essere presa in consideraz­ione per il caso di specie.

Quindi, se in base a tali dichiarazi­oni ( anche una sola delle due) l’istante avrà superato i 100 milioni di ricavi ( e/ o volume d’affari) potrà considerar­si grande contribuen­te e l’istanza andrà indirizzat­a alla divisione grandi contribuen­ti; in caso contrario, cioè sotto il limite, dovrà indirizzar­si alla competente direzione regionale.

L’individuaz­ione dei grandi contribuen­ti è utile anche in altri ambiti, uno fra tutti quello per la deducibili­tà dei crediti di modesta entità, quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso ( articolo 101, comma 5, del Tuir). In tali casi, infatti, a seconda che l’impresa sia di più rilevante dimensione o meno, il limite del minicredit­o è pari a 5.000 euro nel primo caso e 2.500 euro negli altri casi.

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