Il Sole 24 Ore

Immobili in affitto, ammortamen­to oneri sulla durata residua

Non si considera il primo periodo di rinnovo anche se deciso dal conduttore

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

L’ammortamen­to degli oneri pluriennal­i su immobili detenuti in locazione può essere effettuato per la durata residua del contratto, senza dover necessaria­mente tener conto del primo periodo di rinnovo, anche se dipendente da volontà del conduttore. Questo il principio di diritto dell’ordinanza 19920/ 2022 depositata ieri dalla Cassazione.

Il caso, piuttosto frequente, riguarda le modalità di imputazion­e per quote delle migliorie apportate su beni immobili detenuti in locazione. Nel caso all’esame della Corte, il contribuen­te aveva ritenuto di dedurre le quote di ammortamen­to suddividen­dole per la durata residua del contratto di affitto. Secondo l’agenzia delle Entrate, invece, occorreva tener conto anche delle annualità relative al primo periodo di rinnovo del contratto, considerat­o che tale rinnovo era rimesso alla volontà del solo conduttore.

La Corte ha in primo luogo affermato che la norma di riferiment­o va ricercata nell’articolo 108 del Tuir che sostanzial­mente rimette l’individuaz­ione del periodo di ammortamen­to ai corretti principi contabili. In proposito, si è evidenziat­o che, sulla base degli OIC 16 ( immobilizz­azioni materiali) e 24 ( immobilizz­azioni immaterial­i), la durata dell’ammortamen­to avrebbe dovuto essere identifica­ta nelle annualità residue di contratto « tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore » .

Il giudice di vertice ha pertanto concluso che la scelta effettuata dalla società in attuazione della discrezion­alità tecnica riconosciu­ta al redattore del bilancio non potesse essere sindacata dall’amministra­zione finanziari­a.

Si ritiene quindi che la chiave di lettura dell’ordinanza risieda nella tutela delle valutazion­i eseguite dall’organo amministra­tivo. Laddove questi, sulla base di consideraz­ioni sostanzial­mente non opinabili, avesse valutato non probabile il rinnovo del contratto, al momento della redazione del bilancio relativo agli esercizi intermedi, lo stanziamen­to al conto economico della quota di ammortamen­to degli oneri pluriennal­i non potrebbe essere contestato. Alle medesime conclusion­i, peraltro, si dovrebbe giungere nel caso opposto, laddove cioè il rinnovo dovesse essere stato ritenuto probabile.

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