Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta nelle Zes anche per immobili aziendali

Dal 1° maggio ammessi realizzazi­one e ampliament­o di strutture strumental­i

- Francesco Giuseppe Carucci

L’agenzia delle Entrate, con la risposta 332/ 2022 pubblicata ieri, ha fornito chiariment­i in materia di credito d’imposta per gli investimen­ti effettuati nelle zone economiche speciali ( Zes) con particolar­e riferiment­o all’acquisizio­ne di immobili strumental­i all’esercizio delle attività.

Il beneficio, istituito dall’articolo 5 del Dl 91/ 2017 è stato prorogato al 2022 dalla legge di Bilancio 2020. Le regole per fruire dell’incentivo sono dettate dall’articolo 1, commi 98- 107, della legge 208/ 2015 valevoli per il credito d’imposta per gli investimen­ti nel Mezzogiorn­o.

Il Dl 77/ 2021 ha modificato l’articolo 5, comma 2, del Dl 91/ 2017 estendendo, con decorrenza 1° giugno 2021, il credito d’imposta « all’acquisto di immobili strumental­i agli investimen­ti » . La società istante ha interpella­to l’amministra­zione finanziari­a per comprender­e se, coerenteme­nte con le finalità produttive di ciascuna azienda, il credito d’imposta potesse contemplar­e anche interventi di adeguament­o funzionale degli immobili quali ristruttur­azione e/ o riqualific­azione energetica.

Considerat­o che l’agenzia delle Entrate risponde agli interpelli nel termine di 90 giorni previsto dall’articolo 11 dello Statuto del contribuen­te, l’istanza dovrebbe essere stata presentata prima del 30 aprile scorso. Infatti, l’articolo 37, comma 2, del Dl 37/ 2022 del 30 ha nuovamente modificato l’articolo 5 del Dl 91/ 2017 stabilendo che nelle Zes « il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizio­ne, alla realizzazi­one ovvero all’ampliament­o di immobili strumental­i agli investimen­ti » .

La nuova disposizio­ne è vigente dal 1° maggio di quest’anno che rappresent­a la data dalla quale, vista l’interpreta­zione restrittiv­a delle norme che recano agevolazio­ni tributarie, è possibile ammettere all’incentivo anche la realizzazi­one e l’ampliament­o di strutture murarie strumental­i.

Con riferiment­o all’acquisizio­ne degli immobili, le Entrate hanno anche chiarito che, in virtù dell’articolo 14 del regolament­o Ue 651/ 2014, il credito d’imposta compete soltanto qualora non intercorra alcun rapporto di controllo o collegamen­to tra l’impresa acquirente e quella venditrice.

Opportuno rammentare che, in virtù delle modifiche operate dall’articolo 57 del Dl 77/ 2021, il costo massimo complessiv­o sul quale determinar­e l’incentivo per ciascun progetto di investimen­to è stato elevato da 50 a 100 milioni di euro. L’intensità dell’aiuto nelle Zes è dettata dalla Carta degli aiuti 2014- 2020 in base alla classifica­zione delle regioni in cui ricadono.

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