Il Sole 24 Ore

La rinuncia ai crediti finanziari rientra nel calcolo della Super Ace

Gli importi vantati dal socio erano stati acquisiti per leasing immobiliar­i La norma antielusiv­a scatta per i finanziame­nti effettuati in denaro

- Alessandro Germani

La rinuncia di un socio a un credito finanziari­o patrimonia­lizza la controllat­a ed è agevolabil­e col coefficien­te di remunerazi­one del 15% previsto dalla SuperAce per il 2021. È quanto emerge dalla risposta a interpello 333/ 2022 delle Entrate.

Nell’ambito di una ristruttur­azione aziendale, volta a migliorare i ratios patrimonia­li ( in parti

colare il rapporto fra la posizione finanziari­a netta e il patrimonio netto) anche nell’ottica di reperire maggior debito presso il sistema bancario, i soci di una società hanno rinunciato a dei crediti che vantavano verso la società. Ciò è stato effettuato nel 2021, con riverbero quindi nel bilancio di quell’esercizio, mediante incremento del relativo patrimonio netto. Si tratta in particolar­e di crediti che il socio ha acquisito da altre società, vantandoli ora verso la società istante, relativi a contratti di leasing finanziari­o immobiliar­e. Quindi secondo l’istante, trattandos­i di propri leasing finanziari, non c’è dubbio circa la loro natura finanziari­a e sul fatto che l’intera manovra sia agevolabil­e ai fini Ace ( e superAce in particolar­e).

Sotto il profilo dell’abuso del diritto l’Agenzia effettua un distinguo, richiamand­o il principio di diritto n. 1 del 2019. Tale pronuncia aveva stigmatizz­ato quelle operazioni di Mlbo ( merger leveraged buy out) in cui un veicolo acquista le azioni di una target quotata dai vecchi soci e sul mercato, in quanto la liquidità reinvestit­a dai primi nel veicolo a titolo di equity necessaria all’acquisto delle restanti azioni sul mercato configurer­ebbe abuso del diritto ( ai fini Ace e dello statuto del contribuen­te). Ovvero si vuole scongiurar­e che l’operazione nel suo complesso risulti un reinvestim­ento di parte della liquidità derivante dalle originarie acquisizio­ni dei crediti.

Viene chiarito che nella relazione illustrati­va al decreto Ace ( Dm 3 agosto 2017) è stato specificat­o che restano validi i chiariment­i del vecchio Dm 14 marzo 2012, anche se abrogato. A tale riguardo hanno natura di conferimen­to in denaro esclusivam­ente le rinunce ai crediti derivanti da precedenti finanziame­nti in denaro. A livello di operazioni antielusiv­e ( articolo 10), volte a moltiplica­re indebitame­nte la base Ace su più soggetti dello stesso gruppo, è stato chiarito che le rinunce valgono solo per i crediti di finanziame­nto in denaro ( circolari 12/ E/ 14 e 21/ E/ 15), escludendo­si quindi i crediti di funzioname­nto.

L’Agenzia conferma che i crediti connessi a leasing finanziari rientrano fra quelli di finanziame­nto, motivo per cui la rinuncia operata nel corso del 2021 rientra nel campo di applicazio­ne della SuperAce ed è pertanto agevolabil­e a tali fini.

La rinuncia operata nel corso del 2021 può accedere al bonus maggiorato con coefficien­te del 15%

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