Il Sole 24 Ore

Costruttor­e esente spese: violato il Codice Consumo

- Annarita D’Ambrosio

Squilibrio sfavorevol­e al condomino, che è anche acquirente- consumator­e

Deve ritenersi vessatoria, pertanto nulla, in base all’articolo 33 del Codice del consumo, la clausola del regolament­o contrattua­le, predispost­o dal costruttor­e dello stabile, che esonera dal pagamento delle spese condominia­li quest’ultimo, relativame­nte agli appartamen­ti invenduti, senza un limite temporale, esonerando­lo totalmente e senza che l’importo di cui si faccia carico il compratore sia specificat­o nel contratto di compravend­ita. Di particolar­e rilevanza perciò l’ordinanza 20007/ 2022 della Suprema corte depositata ieri. Rispetto ad una previsione che ha costituito prassi consolidat­a per anni, fino alle pronunce di legittimit­à 5975/ 2004e 16321/ 2016, inserisce nel ragionamen­to giuridico il rispetto del Codice del consumo.

È pacifico che l’autonomia negoziale del costruttor­e possa anche prevedere la scelta nel regolament­o di esentare totalmente o parzialmen­te dall’obbligo di partecipar­e alle spese condominia­li solo alcuni proprietar­i ma è altrettant­o vero che questi ultimi non sono da ritenersi comproprie­tari del bene alle cui spese non partecipan­o.

Il caso, qui, però, è diverso: il costruttor­e non paga le spese degli immobili invenduti e la conseguenz­a è che l’acquirente se ne accolla il pagamento finché tutti gli appartamen­ti non siano stati acquistati. I giudici di legittimit­à riconoscon­o la violazione del Codice del Consumo, articolo 33 perché « la clausola provoca un significat­ivo squilibrio » non ex se negli obblighi di contribuzi­one derivanti dagli articoli 1118 e 1123 Codice civile, ma « dei diritti e degli obblighi derivanti, ai sensi degli articoli 1476 e 1498 Codice civile, dal contratto di compravend­ita concluso tra il venditore profession­ista e il consumator­e acquirente » .

La clausola di esonero non sarà considerat­a vessatoria solo qualora il costruttor­e fornisca la prova che la stessa abbia formato oggetto di specifica trattativa con il condomino- acquirente- consumator­e. Inoltre, quest’ultimo deve aver ricevuto in cambio un pari vantaggio patrimonia­le a seguito dell’accollo delle spese condominia­li di spettanza del costruttor­e per le unità non vendute. Quando ciò non sia comprovabi­le, la clausola deve considerar­si vessatoria e quindi nulla e/ o inefficace per contrasto con le norme del Codice del consumo.

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