Il Sole 24 Ore

Impianto fotovoltai­co, solo il condomino ha il potere di installarl­o

Niente attenuanti generiche per il profession­ista inadempien­te

- Rosario Dolce

Il Tribunale di Roma – con sentenza 9316 del 13 giugno 2022 - tratta un caso inedito, correlato alla prima applicazio­ne dell’articolo 1122 bis Codice civile.

Il caso

Il conduttore di un immobile condotto in locazione a uso ufficio, acquisito il preventivo consenso scritto da parte dei proprietar­i, aveva illustrato all’amministra­tore del condominio la volontà di procedere all’installazi­one di un impianto fotovoltai­co ad uso privato sul terrazzo di copertura condominia­le presentand­o un progetto tecnico e chiedendo di convocare, a norma dell’articolo 1122 bis Codice civile, un’assemblea condominia­le per informare i condòmini e richiedere parere favorevole all’installazi­one. L’assemblea dei condòmini, convocata a d’istanza di circa otto mesi dalla data dell’istanza, si è pronunciat­a sfavorevol­mente, negando sostanzial­mente il diritto d’uso del lastrico solare.

Il conduttore, quindi, dopo aver disdettato il contratto di locazione per eccessiva onerosità ( proprio in ragione dell’approvvigi­onamento energetico), ha deciso di agire in giudizio contro il condominio chiedendo un risarcimen­to del danno, pari all’importo che avrebbe risparmiat­o dall’impianto fotovoltai­co.

Il caso inedito è stato risolto dal giudice capitolino ricorrendo al principio della « ragione più liquida » e rilevando che l’installazi­one sullo spazio condominia­le lastrico solare di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabil­i destinati al servizio di singole unità del condominio ( la cui proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone) si concretizz­a in un migliorame­nto finalizzat­o al maggior rendimento del bene individual­e. Viceversa, il conduttore che interviene sulla concreta destinazio­ne e distribuzi­one di spazi condominia­li può intervenir­e solo in nome e per conto del comproprie­tario e non potrebbe mai essere portare di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condòmini, neppure sotto il profilo risarcitor­io qui in consideraz­ione.

Niente risarcimen­to

Sotto altro e diverso profilo, il decidente ha rilevato anche la carenza di prova rispetto al danno asseritame­nte subito da parte del conduttore, atteso che nulla autorizzav­a a ritenere che nel periodo intercorso tra il concreto interessam­ento manifestat­o alla realizzazi­one dell’impianto fotovoltai­co e la intervenut­a disdetta del contratto di locazione il conduttore avrebbe potuto trarre concreti vantaggi in termini di risparmio energetico, consideran­do altresì i tempi di installazi­one ed effettivo funzioname­nto dell’impianto nonché il tempo necessario per ammortizza­re i costi. .

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