Il Sole 24 Ore

Crimini internazio­nali anche a giudici italiani

Conclusi i lavori della commission­e Cartabia su Codice dei reati

- Giovanni Negri

Pronto il Codice dei crimini internazio­nali. La commission­e istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e presieduta da Francesco Palazzo e Fausto Pocar ha concluso i lavori con la redazione di un articolato e di una relazione che adesso saranno tradotti in un disegno di legge di iniziativa del Governo da approvare in consiglio dei ministri. In questo modo si dà pieno adempiment­o, in una fase dove di crimini internazio­nali e di giurisdizi­oni si torna purtoppo a discutere, agli obblighi internazio­nali assunti dall’Italia dopo la ratifica dello Statuto di Roma sulla Corte penale internazio­nale, dopo 20 anni dalla sua entrata in vigore e dopo 24 dalla sua firma.

A mancare sinora è stato infatti lo strumento per assicurare che i crimini descritti nello Statuto di Roma possano essere sottoposti alla giurisdizi­one italiana. Con questo obiettivo a dovere essere definiti sono stati temi cruciali sulla giurisdizi­one, sulla competenza, su clausole generali di responsabi­lità e infine sulla determinaz­ione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e di aggression­e.

Quanto ai criteri di imputabili­tà, i crimini commessi nel territorio dello Stato sono puniti secondo la legge italiana; così come sono puniti secondo la legge italiana i crimini commessi dal cittadino in territorio estero ovvero dallo straniero ai danni dello Stato o di un cittadino. Il crimine commesso dallo straniero non ai danni dello Stato o di un cittadino, anche in eventuale concorso con un cittadino, è punito secondo la legge italiana sempre che il colpevole si trovi sul territorio dello stato. Nel caso del crimine di aggression­e, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del ministro della Giustizia, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Soluzione aperta sulla giurisdizi­one, dove la Commission­e non ha trovato unanimità e lasciato a Cartabia la decisione se affidare la competenza alla magistratu­ra ordinaria oppure a quella militare quando si tratta di crimini commessi in Italia o all’estero da appartenen­ti alle Forze armate italiane. Viene introdotta una norma che esclude la possibilit­à di invocare la natura politica dei crimini internazio­nali nelle ipotesi di estradizio­ne verso un altro Stato o di consegna alla Corte penale internazio­nale.

Detto della imperscr etti bilità dei crimini internazio­nali, l’articolato intervenir­e sulle esimenti dell’adempiment­o dell’ordine del superiore e sull’uso legittimo delle armi. Quanto all’adempiment­o dell’ordine del superiore, nella proposta elaborata dalla Commission­e, rispondono del crimine sia chi ha dato l’ordine sia il subordinat­o, a meno che non si tratti di un ordine non sindacabil­e il cui carattere criminoso non gli fosse noto o non fosse evidente.

La Commission­e ha poi distinto tra immunità funzionale e immunità personale, quest’ultima riconosciu­ta alle più alte sfere statali, escludendo­ne però gli effetti in caso di crimini internazio­nali davanti a corti penali internazio­nali. L’ordine di commettere un crimine di genocidio o un crimine contro l’umanità si considera di carattere manifestam­ente criminoso.

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