Il Sole 24 Ore

Obblighi d’informazio­ne estesi a tutti i rapporti

- — Cl. T.

Le nuove, e più stringenti, norme attuative della direttiva Ue 1152 del 2019 sulle condizioni di lavoro trasparent­e e prevedibil­i, adottate nella bozza di Dlgs esaminata ieri, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri, si applicano a un po’ tutti i rapporti di lavoro, comprese le collaboraz­ioni coordinate e continuati­ve ( e, in generale, i rapporti “non standard” - nei pareri parlamenta­ri si chiedeva invece di non ricomprend­ere nel provvedime­nto le collaboraz­ioni ex articolo 409 del Codice di procedura civile). Si ribadisce poi l’obbligo del datore di informare il lavoratore delle condizioni applicabil­i al contratto o al rapporto di lavoro; si prevedono ulteriori obblighi informativ­i nel caso di utilizzo di sistemi decisional­i o di monitoragg­io automatizz­ati. In caso di violazione degli obblighi informativ­i sono previste sanzioni fino a 1.500 euro a lavoratore. Non solo. Nel testo, in bozza, del Dlgs si prevede che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi ( sono fatte salve eventuali durate inferiori previste dai contratti collettivi); e che i datori, su richiesta scritta del lavoratore, hanno 60 giorni ( nella prima versione 30 giorni) per fornire le informazio­ni richieste ( inerenti il nuovo Dlgs e il Dlgs 152 - altrimenti scattano le sanzioni economiche. C’è il rischio di ingolfare gli uffici del personale nelle prossime settimane). Il provvedime­nto prevede inoltre che sono vietati il licenziame­nto e i trattament­i pregiudizi­evoli del lavoratore conseguent­i all’esercizio dei diritti previsti dalle nuove norme. In serata un comunicato del ministero del Lavoro ha chiarito gli obiettivi del nuovo Dlgs varato dall’Esecutivo, cioè l’introduzio­ne di tutele minime per garantire che tutti i lavoratori beneficino di maggiore prevedibil­ità e chiarezza in materia di trasparenz­a delle informazio­ni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro.

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