Il Sole 24 Ore

Congedo di paternità obbligator­io di 10 giorni

- — G. Pog.

Entra a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligator­io e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nel periodo compreso dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto ( sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino): è un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità “alternativ­o”, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiv­a del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. E sale, da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto dall’indennità pari al 30% della retribuzio­ne. Inoltre cresce, da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

Sono le novità pienamente operative con il via libera del consiglio dei ministri di ieri al decreto legislativ­o presentato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che recepisce la direttiva Ue

2019/ 1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sull’equilibrio tra attività profession­ale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza , abrogando la direttiva 2010/ 18/ Ue del Consiglio. Viene esteso il diritto all’indennità di maternità alle lavoratric­i autonome e libere profession­iste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazion­e di lavoro in smart working devono dare priorità alle richieste di lavoratric­i e lavoratori con figli fino a 12 anni di età ( senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità) o caregiver. Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligator­io. Infine, i datori di lavoro che ostacolano l’esercizio di questi diritti non potranno ottenere la certificaz­ione della parità di genere, se hanno adottato queste condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificaz­ione.

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