Il Sole 24 Ore

Uscita dai forfettari con regime agevolato per due periodi d’imposta

Per la misura dell’imposta è necessario attendere i decreti attuativi

- Alessandra Caputo

Uscita agevolata dal regime forfettari­o: l’articolo 2 della legge delega introduce la possibilit­à di applicare una imposta sostitutiv­a sui redditi per i due periodi di imposta successivi a quello di fuoriuscit­a dal regime forfettari­o, ma solo per coloro che non superano specifiche soglie di ricavi/ compensi. La norma, tuttavia, non stabilisce le regole attuative per le quali occorrerà attendere i decreti attuativi.

Quello dei contribuen­ti forfettari è senza dubbio uno dei temi di maggior interesse nell’ambito del revisione del sistema di imposizion­e sui redditi, ciò anche per via del numero di aderenti, cresciuto molto negli ultimi anni. Già in passato era stata ipotizzata l’introduzio­ne di un regime che “accompagna­sse” i contribuen­ti che escono da questo regime e si avviano verso quello ordinario ma, di fatto, non si era concretizz­ato nulla.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2019 ( legge 145/ 2018), con i commi da 17 a 22 aveva previsto l’introduzio­ne di un regime di determinaz­ione proporzion­ale per i contribuen­ti che superavano la soglia di ricavi/ compensi dei 65mila euro ( che è quella che consente di accedere/ permanere nel regime forfettari­o) ma non quella dei 100mila euro. Il regime prevedeva l’analogo esonero dagli adempiment­i Iva previsto per i forfettari e sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2020, ma di fatto era stato abrogato dalla successiva legge di Bilancio 2020 ( legge 160/ 2019, comma 88), ancor prima di essere operativo.

Il tema è ora ritornato attuale grazie alla delega fiscale, con la quale il governo è autorizzat­o all’emanazione di uno o più decreti legislativ­i al fine di attuare una revisione del sistema fiscale. Tra le varie previsioni vi è anzitutto quella di mantenere il regime forfettari­o disciplina­to dalla legge 190/ 2014. Per cui i timori di una eventuale abrogazion­e di questo regime sono superati.

Inoltre, nel corso dell’esame in Commission­e è stata introdotta al comma 1 dell’articolo 2 la nuova lettera b), che prevede un regime agevolato di uscita dal regime forfettari­o per i contribuen­ti che se ne avvalgono. La norma, tuttavia, dice poco e prevede l’introduzio­ne di un’imposta opzionale e sostitutiv­a delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfettari­o verso il regime ordinario. Il nuovo regime “transitori­o” troverà applicazio­ne per i contribuen­ti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o profession­i che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinar­e attraverso i decreti attuativi.

A differenza del regime ipotizzato in passato, quello ora previsto dalla delega fiscale è limitato al periodo dei due anni successivi. Per cui, ipotizzand­o che un contribuen­te fuoriesca dal regime forfettari­o a partire dall’anno X, ancora per lo stesso anno X e anche per l’anno X+ 1 potrà contare su un regime agevolato. Nessuna indicazion­e sulla misura dell’imposta sostitutiv­a che, certamente, sarà inferiore a quella Irpef, pari al 43% per i redditi superiori a 50mila euro. Per saperne di più sarà necessario attendere i decreti attuativi ai quali spetta anche il compito di individuar­e meccanismi idonei a evitare comportame­nti elusivi.

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