Il Sole 24 Ore

Per i direttori, resta il vantaggio

Anche per i collaborat­ori rimane applicabil­e l’articolo 67 del Tuir

- Olga Pirone Gabriele Sepio

Al pari di associazio­ni sportive dilettanti­stiche ( Asd), anche per cori, bande musicali e filodramma­tiche, l’accesso al Terzo settore non determina il venir meno dell’esenzione dal reddito imponibile dei compensi previsti dell’articolo 69, comma 2 del Tuir.

A ben vedere, infatti, in assenza di una previsione contraria al Codice del Terzo settore, nel caso in cui i sodalizi musicali e filodramma­tici, si qualifichi­no come enti del Terzo settore, i direttori e collaborat­ori artistici dilettanti­stici potranno continuare a percepire compensi con le modalità previste dall’articolo 67, lettera m) del Tuir).

Una disposizio­ne quest’ultima che, così come nel settore sportivo dilettanti­stico, prevede che i compensi percepiti da direttori artistici, collaborat­ori tecnici dei cori, bande musicali e filodramma­tiche costituisc­ano redditi diversi nella misura in cui la prestazion­e eseguita a favore del sodalizio non sia espression­e di un’attività profession­ale.

In questo contesto, quindi, rientrereb­bero nel novero dell’agevolazio­ne i direttori artistici, scenografi, costumisti, addetti al montaggio e smontaggio della scenografi­a eccetera. Vale a dire, come precisato anche dalla prassi, solo coloro che a vario titolo collaboran­o a livello tecnico alla realizzazi­one delle manifestaz­ioni spettacoli­stiche e a patto che i loro servizi abbiano natura non profession­ale ( si veda la risoluzion­e 74/ E del 2005).

Una disciplina quella prevista dall’articolo 67 del Tuir, che è stata finora foriera di equivoci ma che, a differenza di quanto si pensi, non risulta incompatib­ile con le norme in tema di lavoro e volontaria­to.

Vale la pena segnalare che ai sensi degli articoli 8 e 16 del Codice del Terzo settore, il compenso per i lavoratori non può scendere al di sotto né superare del 40% quanto previsto dal Ccnl. Ebbene, la maggior parte dei contratti collettivi che si occupano di enti del terzo settore contengono un espresso richiamo all’articolo 67 del Tuir.

Per di più, tale tipologia di collaboraz­ione dovrebbe esulare dal rapporto tra volontari e lavoratori impiegati nello svolgiment­o delle attività istituzion­ali, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Codice del Terzo settore. Un rapporto che prevede la possibilit­à per le Aps ( associazio­ni di promozione sociale) di impiegare lavoratori in misura pari al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e, che come precisato dal ministero del Lavoro ( nota 18244/ 2021), è limitato al computo ai soggetti dotati di una posizione previdenzi­ale. Vale a dire ai lavoratori dipendenti e ai parasubord­inati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasional­i o di quanti svolgono una tantum prestazion­i lavorative di carattere autonomo.

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