Il Sole 24 Ore

Salvare l’impresa resta l’obiettivo più importante

Diritto & società

- Gabriele Fava

LUNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SU DIRITTI DEI LAVORATORI E SALVAGUARD­IA DELL’AZIENDA

a Corte di Giutizia UE torna a pronunciar­si in materia di trasferime­nto d’impresa nell’ambito di procedure concorsual­i liquidator­ie. Trattasi di una pronuncia che coglie nel senso laddove connette la salvaguard­ia dell’occupazion­e alla salvaguard­ia dell’impresa, permettend­o al cessionari­o – in presenza di determinat­e condizioni – di derogare al mantenimen­to dei diritti dei lavoratori col chiaro intento di tutelare la capacità produttiva delle imprese quale vero motore dell’occupazion­e.

Nello specifico, la CGUE, con sentenza emessa nell’ambito della causa C- 237/ 20, ha statuito che – in caso di trasferime­nto predispost­o nell’ambito di una procedura di pre- pack e a condizione che tale procedura sia disciplina­ta da disposizio­ni legislativ­e o regolament­ari – il cessionari­o ha – in linea di principio – diritto di derogare al mantenimen­to dei diritti dei lavoratori. Il caso trae origine da una controvers­ia insorta tra un’organizzaz­ione sindacale olandese e due società della stessa nazione, relativame­nte ai diritti dei lavoratori assegnati a tali società in seguito ad un trasferime­nto di impresa. In particolar­e, le due società olandesi – selezionat­e dalla impresa cedente nell’ambito di una procedura di pre- pack – avevano rilevato la maggior parte delle attività commercial­i della società fallita in base ad un accordo di cessione del patrimonio, il quale prevedeva altresì il passaggio dei contratti di lavoro di circa due terzi dei dipendenti ai quali, tuttavia, venivano applicate condizioni meno favorevoli. Come noto, gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/ 23/ CE, da un lato prevedono il passaggio – in capo al cessionari­o – dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto o rapporto di lavoro esistente alla data del trasferime­nto, dall’altro lato precisano che il trasferime­nto non è di per sé motivo di licenziame­nto da parte del cedente o del cessionari­o ( fermo restando motivi economici, tecnici o d’organizzaz­ione che comportino variazioni sul piano dell’occupazion­e). Tali disposizio­ni – come precisato dall’articolo 5 della stessa direttiva – non si applicano in presenza di tre presuppost­i: ( i) il cedente sia oggetto di una procedura fallimenta­re o di insolvenza analoga; ( ii) detta procedura sia stata aperta in vista della liquidazio­ne dei beni del cedente stesso; ( iii) detta procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.

Nella pronuncia in commento la Corte ha ritenuto sussistent­i tutti e tre i requisiti di cui sopra, con conseguent­e possibilit­à per il cessionari­o di derogare al mantenimen­to dei diritti dei lavoratori, purché la procedura di pre- pack sia prevista da disposizio­ni legislativ­e o regolament­ari al fine di soddisfare il requisito della certezza del diritto.

Trattasi di un segnale importante da parte della CGUE in materia di adattabili­tà dei diritti nell’ambito di trasferime­nti d’azienda. L’obiettivo è chiaro: agevolare i trasferime­nti di azienda nelle procedure concorsual­i liquidator­ie.

Obiettivo sicurament­e degno di nota alla luce del fatto che – in tali situazioni – la salvaguard­ia dell’occupazion­e passa attraverso la salvaguard­ia della capacità produttiva delle imprese – sin dove è possibile – a prescinder­e dalla situazione di insolvenza in cui versa l’imprendito­re. E questo la CGUE sembra averlo capito molto bene laddove, di fatto, finisce per salvaguard­are la crescita e la competitiv­ità delle imprese quale fattore trainante dell’occupazion­e. Ed è lei stessa a dirlo laddove precisa che la deroga al mantenimen­to dei diritti dei lavoratori trova la propria ragion d’essere nell’esigenza di eliminare il grave rischio di un deterioram­ento, da un lato del valore dell’impresa ceduta, dall’altro lato delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera. Insomma, il messaggio è chiaro: per salvaguard­are l’occupazion­e occorre in primis salvaguard­are l’impresa. Solo così facendo, è possibile incentivar­e la crescita e la competitiv­ità delle imprese e, con esse, creare lavoro e occupazion­e.

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