Sulle unità unifamiliari svista che sa di proroga
Dovrebbe trattarsi di una svista la data del 30 settembre 2022, al posto del 30 giugno, riportata nella penultima riga di pagina 5 della circolare 23/ E. Se, invece, fosse corretta introdurrebbe una proroga del superbonus del 110%, non prevista dalla norma, per le spese sostenute entro il « 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione » . In realtà, l’articolo 14 del decreto legge n. 50/ 2022 ( decreto Aiuti) non prevede una proroga generalizzata della scadenza del superbonus dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022, ma concede solo alle « persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni » che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari ( villette) o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ( case a schiera), di beneficiare del superbonus, in vigore per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, « anche » per quelle « sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno » il 30% dell’ « intervento complessivo » ( in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), nel cui computo « possono » ( quindi, non « devono » ) essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus. Nell’articolo 119, allora, l’unica data del « 30 settembre 2022 » è contenuta nella frase che descrive la « condizione » ( lavori effettuati entro il 30 settembre), per prorogare l’agevolazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. In pratica, se non si raggiunge il 30% entro fine settembre, tutti i pagamenti effettuati dopo il 30 giugno 2022 beneficeranno delle percentuali dei bonus minori, ma non del 110 per cento. Anche se ora l’Agenzia sembra dare indicazioni diverse.