Ritenuta all’ 11% su dividendi al fondo pensione estero
L’ 1,20% si applica solo
se il percettore è una società o un ente commerciale
I rendimenti di una seconda polizza collegata alla prima scontano la sostitutiva del 26% Alessandro Germani
I dividendi corrisposti da società italiane a un fondo pensione olandese subiscono una ritenuta dell’ 11% in base all’articolo 27, comma 3, del Dpr 600/ 73. In questo senso si è pronunciata la risposta a interpello 338/ 2022 delle Entrate.
L’istante eroga prestazioni pensionistiche integrative qualificandosi come schema di previdenza complementare ed è assoggettato ai controlli della banca centrale olandese e dell’autorità di vigilanza del mercato. Per la legislazione olandese, i redditi derivanti da tale attività istituzionale sono esenti. In relazione ai dividendi percepiti da partecipazioni italiane, ritiene che alternativamente possa applicarsi la ritenuta dell’ 1,20% prevista dal comma 3ter, disposizione che prevarrebbe rispetto alla ritenuta dell’ 11% prevista dal comma 3.
Nella risposta a interpello 338/ 2022 l’Agenzia fa un utile excursus della normativa in questione. In particolare, l’articolo 27 del Dpr 600/ 73 prevede una ritenuta sui dividendi del 26 per cento. Tale regola è derogata nei seguenti tre casi:
1 quando destinatari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in Stati Ue o See, per cui è prevista la ritenuta dell’ 11 per cento; 2quando 2 quando destinatari siano Oicr esteri istituiti in Stati Ue o See con adeguato scambio di informazioni e il cui gestore è assoggettato a forme di vigilanza nel paese estero, per cui la ritenuta non si applica;
3quando 3 quando destinatari siano società ed enti non residenti soggetti ad imposta sul reddito delle società, per cui si applica una ritenuta dell’ 1,20% ( comma 3- ter).
L’ultima fattispecie risponde alla dividend exemption introdotta dalla riforma del 2003 per cui in base all’articolo 89 del Tuir i dividendi endosocietari sono tassati al 5 per cento.
La legge 244/ 07 ha quindi omogeneizzato il trattamento per le società e gli enti commerciali non residenti, prevedendo la ritenuta dell’ 1,20% ( che corrisponde appunto alla omologa tassazione dei soggetti nazionali pari al 5% per l’aliquota Ires del 24%). Alle forme di previdenza complementare italiane si applica invece la ritenuta del 20% ( prima dell’ 11%). Sempre con l’obiettivo di omogeneità, la legge 88/ 09 ha previsto una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’ 11% sui dividendi di fonte italiana conseguiti dalle forme pensionistiche estere. Nel caso esaminato nella risposta 338, poiché si tratta di un fondo pensione e non di una società, si applicherà l’ 11% in luogo dell’ 1,20 per cento.
Per la risposta a interpello 339/ 2022 delle Entrate le somme rivenienti da una polizza come accordo transattivo per una separazione consensuale non costituiscono reddito, mentre i rendimenti di una seconda polizza collegata alla prima sono redditi di capitale assoggettati dal contribuente alla sostitutiva del 26% in dichiarazione ( articolo 26- ter, comma 3). Comportano l’obbligo di compilazione di RW e assoggettamento a Ivafe.