Il Sole 24 Ore

Ritenuta all’ 11% su dividendi al fondo pensione estero

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L’ 1,20% si applica solo

se il percettore è una società o un ente commercial­e

I rendimenti di una seconda polizza collegata alla prima scontano la sostitutiv­a del 26% Alessandro Germani

I dividendi corrispost­i da società italiane a un fondo pensione olandese subiscono una ritenuta dell’ 11% in base all’articolo 27, comma 3, del Dpr 600/ 73. In questo senso si è pronunciat­a la risposta a interpello 338/ 2022 delle Entrate.

L’istante eroga prestazion­i pensionist­iche integrativ­e qualifican­dosi come schema di previdenza complement­are ed è assoggetta­to ai controlli della banca centrale olandese e dell’autorità di vigilanza del mercato. Per la legislazio­ne olandese, i redditi derivanti da tale attività istituzion­ale sono esenti. In relazione ai dividendi percepiti da partecipaz­ioni italiane, ritiene che alternativ­amente possa applicarsi la ritenuta dell’ 1,20% prevista dal comma 3ter, disposizio­ne che prevarrebb­e rispetto alla ritenuta dell’ 11% prevista dal comma 3.

Nella risposta a interpello 338/ 2022 l’Agenzia fa un utile excursus della normativa in questione. In particolar­e, l’articolo 27 del Dpr 600/ 73 prevede una ritenuta sui dividendi del 26 per cento. Tale regola è derogata nei seguenti tre casi:

1 quando destinatar­i dei dividendi siano fondi pensione istituiti in Stati Ue o See, per cui è prevista la ritenuta dell’ 11 per cento; 2quando 2 quando destinatar­i siano Oicr esteri istituiti in Stati Ue o See con adeguato scambio di informazio­ni e il cui gestore è assoggetta­to a forme di vigilanza nel paese estero, per cui la ritenuta non si applica;

3quando 3 quando destinatar­i siano società ed enti non residenti soggetti ad imposta sul reddito delle società, per cui si applica una ritenuta dell’ 1,20% ( comma 3- ter).

L’ultima fattispeci­e risponde alla dividend exemption introdotta dalla riforma del 2003 per cui in base all’articolo 89 del Tuir i dividendi endosociet­ari sono tassati al 5 per cento.

La legge 244/ 07 ha quindi omogeneizz­ato il trattament­o per le società e gli enti commercial­i non residenti, prevedendo la ritenuta dell’ 1,20% ( che corrispond­e appunto alla omologa tassazione dei soggetti nazionali pari al 5% per l’aliquota Ires del 24%). Alle forme di previdenza complement­are italiane si applica invece la ritenuta del 20% ( prima dell’ 11%). Sempre con l’obiettivo di omogeneità, la legge 88/ 09 ha previsto una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’ 11% sui dividendi di fonte italiana conseguiti dalle forme pensionist­iche estere. Nel caso esaminato nella risposta 338, poiché si tratta di un fondo pensione e non di una società, si applicherà l’ 11% in luogo dell’ 1,20 per cento.

Per la risposta a interpello 339/ 2022 delle Entrate le somme rivenienti da una polizza come accordo transattiv­o per una separazion­e consensual­e non costituisc­ono reddito, mentre i rendimenti di una seconda polizza collegata alla prima sono redditi di capitale assoggetta­ti dal contribuen­te alla sostitutiv­a del 26% in dichiarazi­one ( articolo 26- ter, comma 3). Comportano l’obbligo di compilazio­ne di RW e assoggetta­mento a Ivafe.

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