Scadenze al 30 giugno per unifamiliari e Asd
Termini in arrivo a fine mese per villette, spogliatoi e sismabonus acquisti al 110%
Molti sono i contribuenti per i quali il superbonus sta terminando il 30 giugno. Primi fra tutti, le persone fisiche che non sono sicure di raggiungere, entro il 30 settembre, il 30% dei lavori agevolati con il 110% sulle villette e sulle case a schiera. Per massimizzare la detrazione, quindi, queste devono pagare il più possibile le spese per questi interventi entro il 30 giugno.
Per le unità unifamiliari e le villette a schiera delle persone fisiche, infatti, il decreto Aiuti non ha prorogato la scadenza del 110% da fine giugno 2022 a fine settembre 2022 ( come, invece, sembra indicare la circolare delle Entrate n. 23/ E; si veda « Il Sole 24 Ore » di ieri), ma ha concesso la proroga da fine giugno al 31 dicembre 2022, solo se entro il 30 settembre saranno effettuati lavori ( non necessariamente pagati) per almeno il 30% dell’ « intervento complessivo » , riferito ai soli lavori agevolati al 110 per cento. Se non si raggiungerà questo 30% entro il 30 settembre:
● il superbonus ( come detrazione diretta) spetterà comunque per le spese pagate entro il 30 giugno. Naturalmente, ai fini del « consolidamento della detrazione » , i lavori dovranno terminare, prima o poi, e dovranno essere effettuati tutti i relativi adempimenti;
● mentre, per i pagamenti successivi al 30 giugno, spetteranno i bonus edili minori.
Può capitare il caso che una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesca a raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus, ma che sia riuscita a raggiungere entro il 30 giugno 2022 un Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente ( risposta 53/ 2022). In questi casi, non spetta la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma è possibile, per i bonifici effettuati nel 1° semestre 2022, esercitare entro il 16 marzo 2023 l’opzione di cessione del credito a terzi o di « sconto in fattura » parziale con il fornitore che ha emesso la relativa fattura entro fine giugno ( naturalmente, solo per la parte che verrà asseverata con il Sal). Per lo sconto totale della fattura del Sal di almeno il 30%, invece, basta l’emissione della fattura ( oltre che l’asseverazione del Sal) e non il pagamento. Se, infine, si desidera fruire della detrazione del 110% in dichiarazione, per i privati, basta il pagamento ( anche del 100% della spesa) entro il 30 giugno, indipendentemente dal Sal raggiunto.
Al netto della proroga « condizionata » , prevista dall’emendamento approvato al Senato nella conversione del Dl 36/ 2022 ( che va confermato alla Camera entro il 29 giugno), anche il super sisma bonus acquisti, con i requisiti oggi in vigore, scadrà il 30 giugno 2022, quindi, entro questa data devono essere effettuati i rogiti notarili. Stessa scadenza anche per il super bonus del 110% per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, relativamente agli spogliatoi. Per la demolizione e ricostruzione di edifici, la proroga alla fine del 2023 della misura del 110% ( 70% nel 2024 e 65% nel 2025) è possibile solo per i condomìni e i proprietari unici e non anche per le unità unifamiliari o le case a schiera.