Il Sole 24 Ore

Scadenze al 30 giugno per unifamilia­ri e Asd

Termini in arrivo a fine mese per villette, spogliatoi e sismabonus acquisti al 110%

- Luca De Stefani

Molti sono i contribuen­ti per i quali il superbonus sta terminando il 30 giugno. Primi fra tutti, le persone fisiche che non sono sicure di raggiunger­e, entro il 30 settembre, il 30% dei lavori agevolati con il 110% sulle villette e sulle case a schiera. Per massimizza­re la detrazione, quindi, queste devono pagare il più possibile le spese per questi interventi entro il 30 giugno.

Per le unità unifamilia­ri e le villette a schiera delle persone fisiche, infatti, il decreto Aiuti non ha prorogato la scadenza del 110% da fine giugno 2022 a fine settembre 2022 ( come, invece, sembra indicare la circolare delle Entrate n. 23/ E; si veda « Il Sole 24 Ore » di ieri), ma ha concesso la proroga da fine giugno al 31 dicembre 2022, solo se entro il 30 settembre saranno effettuati lavori ( non necessaria­mente pagati) per almeno il 30% dell’ « intervento complessiv­o » , riferito ai soli lavori agevolati al 110 per cento. Se non si raggiunger­à questo 30% entro il 30 settembre:

● il superbonus ( come detrazione diretta) spetterà comunque per le spese pagate entro il 30 giugno. Naturalmen­te, ai fini del « consolidam­ento della detrazione » , i lavori dovranno terminare, prima o poi, e dovranno essere effettuati tutti i relativi adempiment­i;

● mentre, per i pagamenti successivi al 30 giugno, spetterann­o i bonus edili minori.

Può capitare il caso che una persona fisica, che sta effettuand­o lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesca a raggiunger­e entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessiv­o dei lavori agevolati con il superbonus, ma che sia riuscita a raggiunger­e entro il 30 giugno 2022 un Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiat­i separatame­nte ( risposta 53/ 2022). In questi casi, non spetta la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma è possibile, per i bonifici effettuati nel 1° semestre 2022, esercitare entro il 16 marzo 2023 l’opzione di cessione del credito a terzi o di « sconto in fattura » parziale con il fornitore che ha emesso la relativa fattura entro fine giugno ( naturalmen­te, solo per la parte che verrà asseverata con il Sal). Per lo sconto totale della fattura del Sal di almeno il 30%, invece, basta l’emissione della fattura ( oltre che l’asseverazi­one del Sal) e non il pagamento. Se, infine, si desidera fruire della detrazione del 110% in dichiarazi­one, per i privati, basta il pagamento ( anche del 100% della spesa) entro il 30 giugno, indipenden­temente dal Sal raggiunto.

Al netto della proroga « condiziona­ta » , prevista dall’emendament­o approvato al Senato nella conversion­e del Dl 36/ 2022 ( che va confermato alla Camera entro il 29 giugno), anche il super sisma bonus acquisti, con i requisiti oggi in vigore, scadrà il 30 giugno 2022, quindi, entro questa data devono essere effettuati i rogiti notarili. Stessa scadenza anche per il super bonus del 110% per le associazio­ni e le società sportive dilettanti­stiche, relativame­nte agli spogliatoi. Per la demolizion­e e ricostruzi­one di edifici, la proroga alla fine del 2023 della misura del 110% ( 70% nel 2024 e 65% nel 2025) è possibile solo per i condomìni e i proprietar­i unici e non anche per le unità unifamilia­ri o le case a schiera.

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