Il Sole 24 Ore

La responsabi­lità solidale vincola ai controlli banche e profession­isti

Le contestazi­oni sugli illeciti potrebbero coinvolger­e anche molti acquirenti

- Antonio Iorio

Ai fornitori e ai cessionari dei bonus edilizi viene richiesta l’applicazio­ne della diligenza, anche qualificat­a, pena la responsabi­lità solidale nell’indebita fruizione del credito da parte del contribuen­te. Questa diligenza verrà esaminata di volta in volta dai verificato­ri e rapportata alla specifica situazione. A fornire queste indicazion­i è l’agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/ E.

Certamente queste direttive risentono di un contesto caratteriz­zato, da un lato, da una normativa lacunosa, almeno sotto questo profilo e, dall’altro, da ingenti frodi. Da qui, probabilme­nte, la necessità dell’amministra­zione di individuar­e ulteriori strumenti, per tentare di recuperare quanto ormai è stato incassato illecitame­nte da soggetti che, nella grande maggioranz­a dei casi, difficilme­nte saranno aggredibil­i sotto un profilo patrimonia­le.

Le prime circolari in materia evidenziav­ano la responsabi­lità del cessionari­o/ fornitore solo per: 1 eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto; 2 casi di concorso nell’illecito.

Ora viene introdotta una responsabi­lità solidale che evidenzia la volontà dell’amministra­zione di far rientrare nelle casse erariali ciò che è illecitame­nte “uscito”, ma sembra confermare, in molti casi, l’incapacità del sistema di aggredire chi ha commesso gli illeciti, risultando più semplice far pagare ad altri soggetti solvibili, ritenuti poco diligenti.

Va chiarito che non si tratta dei casi in cui il fornitore attesta/ fattura l’esecuzione dei lavori in tutto o in parte non eseguiti, eventualme­nte supportato anche dal cessionari­o del credito e/ o da qualche profession­ista: in queste ipotesi vi è un concorso nell’illecito con tutte le conseguenz­e, anche sanzionato­rie.

Secondo l’Agenzia, il cessionari­o/ fornitore deve invece eseguire molteplici accorgimen­ti per individuar­e preventiva­mente eventuali indici sospetti nella fruizione del bonus ( definiti « profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravend­ita sintomatic­i della falsità del credito » ).

Viene richiesta una diligenza preventiva, in assenza della quale si risponde in solido. Per gli intermedia­ri finanziari, e forse anche per i profession­isti ( la circolare fa riferiment­o ai soggetti obbligati agli adempiment­i antiricicl­aggio), questa diligenza deve essere qualificat­a.

Così nei prossimi anni, in presenza di illeciti altrui, i verificato­ri richiedera­nno da questi soggetti la prova che, al tempo, non fossero nelle condizioni di individuar­e gli illeciti, nonostante l’esecuzione puntuale degli accorgimen­ti preventivi possibili. In difetto di questa attività, scatterà la responsabi­lità solidale.

I verificato­ri richiedono una simile prova ( con altri fondamenti) da coloro che detraggono l’Iva versata al fornitore ritenuto emittente di fatture soggettiva­mente inesistent­i. Se si guarda a quete vicende ( in molti casi le contestazi­oni sono automatich­e e non c’è possibilit­à di convincere il verificato­re della diligenza), il rischio di un coinvolgim­ento generalizz­ato è concreto.

Peraltro, se questa indicazion­e fosse stata resa nota sin dai primi documenti di prassi, probabilme­nte i cessionari del bonus e gli altri soggetti, si sarebbero organizzat­i di conseguenz­a.

Certamente, le ingenti frodi che stanno caratteriz­zando questo bonus giustifica­no simili interpreta­zioni, ma il rischio è che, alla fine, si colpisca non il vero responsabi­le ma il soggetto solvibile che non si sottrae e che non ha tratto beneficio, ma ha la sola responsabi­lità di non essersi accorto di elementi sintomatic­i di frode.

Vi sarebbe da chiedersi, però, se banche e profession­isti abbiano tutti gli strumenti per individuar­e i cosiddetti « profili oggettivi e soggettivi della falsità del credito » .

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