Il Sole 24 Ore

Rivalutazi­one, mancata opzione recuperabi­le con l’integrativ­a

Correzione di Redditi 2021 per sanare l’omissione se c’è stato il pagamento

- Alessandro Germani

La circolare 20/ 2022 di Assonime riguarda le dichiarazi­oni dei redditi e i relativi versamenti. Viene dato ampio spazio ad alcune risposte ad interpello su abuso del diritto in operazioni straordina­rie, Ace per soggetti Ias, avviamento, interruzio­ne del consolidat­o fiscale, fondi per rischi e oneri, superammor­tamento. In tema di rivalutazi­one, alcune imprese che l’hanno effettuata nei bilanci 2020 e hanno versato la sostitutiv­a hanno tuttavia dimenticat­o di indicarlo nel modello Redditi Sc 2021. Ciò costituisc­e per l’Agenzia motivo di decadenza ( circolare 6/ E/ 22). Considerat­o il comportame­nto concludent­e, dovrebbe trovare spazio la remissione in bonis con indicazion­e dell’opzione nella dichiarazi­one successiva a quella originaria. Senonché il modello Redditi Sc 2022 non prevede più tale sezione, il che non può comportare il venir meno della remissione in bonis. La soluzione, che nel caso di specie non costituire­bbe un ripensamen­to ma solo la conferma di un comportame­nto concludent­e, dovrebbe consistere in un’integrativ­a del modello Redditi sc 2021.

In relazione alla disciplina Cfc, il quadro FC della dichiarazi­one Redditi Sc 2022 accoglie la nuova casella « Monitoragg­io » . La sua attivazion­e, come chiarito dalla circolare 18/ E/ 2021, consente di riportare le perdite, nonché le eccedenze di interessi passivi e di Rol. Se non attivato ex ante, in quanto comporta oneri amministra­tivi notevoli, non consente poi il riporto delle posizioni soggettive, come le Entrate hanno chiarito.

A livello di prezzi di trasferime­nto, gli accordi preventivi ex articolo 31- ter del Dpr 600/ 73 consentono di definire ex ante la rispondenz­a dei prezzi al valore di libera concorrenz­a. La legge di Bilancio 2021 ha normato anche gli Apa bilaterali e/ o multilater­ali, accanto a quelli unilateral­i. Mentre per questi ultimi la possibilit­à di far retroagire gli effetti dell’accordo ( roll back) è prevista dalla norma, per quelli bilaterali/ multilater­ali l’associazio­ne auspica un’applicazio­ne che porti alla stessa finalità. Circa la documentaz­ione necessaria per la penalty protection, viene evidenziat­o il fatto che per le operazioni marginali resta la necessità comunque di descriverl­e, che suscita perplessit­à. Così come il giudizio di inerenza ex articolo 109, comma 5, del Tuir che dovrebbe limitarsi a costi inesistent­i. E non a condizioni di finanziame­nti intercompa­ny in cui il giudizio di inerenza poi implichere­bbe l’impossibil­ità di accedere alle procedure amichevoli ( Map), con notevole aggravio per le imprese. Circa, infine, il superament­o della mediana ( circolare 16/ E/ 22), Assonime auspica una disciplina anche dei profili soggettivi e temporali dei comparabil­i per conferire maggiore certezza alle imprese ( nazionali ed estere).

Sul transfer pricing necessari interventi sui profili soggettivi e temporali dei comparabil­i

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