Alla cassa per la maggiorazione
Definito il codice tributo per mantenere a 18 anni l’ammortamento
Al via i versamenti per mantenere a 18 anni l’ammortamento della rivalutazione e del riallineamento di marchi e avviamento effettuati in base al Dl 104/ 2020.
Le imprese interessate dovranno corrispondere la maggiore imposta sostitutiva del 9- 11- 13 % indicando, nel modello F24, il codice tributo « 1862 » ( istituito dalla risoluzione 31/ E/ 2022).
Il comma 8- quater dell’articolo 110 del Dl 104/ 2020, introdotto dal comma 662 della legge di bilancio 2022, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate dall’allungamento a 50 anni del periodo di recupero fiscale della rivalutazione di marchi e del riallineamento degli avviamenti, di operare la deduzione nei 18 anni indicati nell’articolo 103 del Tuir, integrando l’imposta sostitutiva del 3% con un ulteriore versamento ( da ripartire in due rate di uguale importo) fino a raggiungere le misure previste dall’articolo 176, comma 2- ter del Tuir:
● 9% per importi fino a 5 milioni;
● 11% per la parte che supera 5 milioni e fino a 10 milioni;
● 13% per la parte di rivalutazione o riallineamento che eccede i 10 milioni.
Il versamento porta la sostitutiva complessivamente pagata per questa rivalutazione al 12%, 14% o 16% a seconda delle classi di valore.
In vista della scadenza del 30 giugno nella quale effettuare il pagamento della prima rata della sostitutiva integrativa, le Entrate hanno diffuso il codice tributo « 1862 » da esporre nel modello F24. L’importo assoggettato alla imposta integrativa andrà esposto nel campo RQ100 del modello Redditi 2022. Il versamento della prima rata ( pari alla metà del totale) si indica nella colonna 5 di tale rigo.