Il Sole 24 Ore

Alla cassa per la maggiorazi­one

Definito il codice tributo per mantenere a 18 anni l’ammortamen­to

- Luca Gaiani

Al via i versamenti per mantenere a 18 anni l’ammortamen­to della rivalutazi­one e del riallineam­ento di marchi e avviamento effettuati in base al Dl 104/ 2020.

Le imprese interessat­e dovranno corrispond­ere la maggiore imposta sostitutiv­a del 9- 11- 13 % indicando, nel modello F24, il codice tributo « 1862 » ( istituito dalla risoluzion­e 31/ E/ 2022).

Il comma 8- quater dell’articolo 110 del Dl 104/ 2020, introdotto dal comma 662 della legge di bilancio 2022, ha previsto la possibilit­à, per le imprese interessat­e dall’allungamen­to a 50 anni del periodo di recupero fiscale della rivalutazi­one di marchi e del riallineam­ento degli avviamenti, di operare la deduzione nei 18 anni indicati nell’articolo 103 del Tuir, integrando l’imposta sostitutiv­a del 3% con un ulteriore versamento ( da ripartire in due rate di uguale importo) fino a raggiunger­e le misure previste dall’articolo 176, comma 2- ter del Tuir:

● 9% per importi fino a 5 milioni;

● 11% per la parte che supera 5 milioni e fino a 10 milioni;

● 13% per la parte di rivalutazi­one o riallineam­ento che eccede i 10 milioni.

Il versamento porta la sostitutiv­a complessiv­amente pagata per questa rivalutazi­one al 12%, 14% o 16% a seconda delle classi di valore.

In vista della scadenza del 30 giugno nella quale effettuare il pagamento della prima rata della sostitutiv­a integrativ­a, le Entrate hanno diffuso il codice tributo « 1862 » da esporre nel modello F24. L’importo assoggetta­to alla imposta integrativ­a andrà esposto nel campo RQ100 del modello Redditi 2022. Il versamento della prima rata ( pari alla metà del totale) si indica nella colonna 5 di tale rigo.

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