Il Sole 24 Ore

Con la formula light onere uguale per tutti

Introdotto nel 2019, vincola al calcolo della pensione con il metodo contributi­vo

- Fabio Venanzi

Ieri il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha definito il riscatto light della laurea, introdotto nel 2019, un primo passo verso il riscatto gratuito. L’opzione, normata dal decreto legge 4/ 2019, è una delle tre attualment­e disponibil­i, ma non sono intercambi­abili, perché l’utilizzo di una o dell’altra è soggetto al rispetto di determinat­e regole.

L’onere del riscatto del titolo di studio dipende da dove si colloca temporalme­nte il periodo interessat­o dall’operazione. Per gli anni fino al 31 dicembre 1995, vige il criterio della riserva matematica. La valorizzaz­ione di tali anzianità porta a un incremento delle quote retributiv­e di pensione. L’onere viene determinat­o prendendo a riferiment­o le retribuzio­ni godute fino a quel momento e calcolato quale valore attuale della maggior quota di pensione futura derivante dalla valorizzaz­ione di quei periodi. L’importo pagato valorizza il periodo come se fosse stato contribuit­o all’epoca degli studi.

Per riscatti che si collocano dal 1° gennaio 1996, l’onere viene determinat­o con le regole del cosiddetto criterio di calcolo a percentual­e. In pratica, sulla retribuzio­ne assoggetta­ta a contribuzi­one nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda viene applicata l’aliquota di finanziame­n

ai fini pensionist­ici ( che varia dal 32,65% per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici al 33% per gli iscritti alla Cassa Stato e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps). Il valore così ottenuto viene moltiplica­to per il periodo oggetto di riscatto.

Quindi, ipotizzand­o una retribuzio­ne di 40mila euro, lo si deve moltiplica­re per l’aliquota contributi­va e il risultato ottenuto va moltiplica­to a sua volta per gli anni da riscattare. L’importo che ne deriva va a incrementa­re il montante contributi­vo a decorrere dall’anno di presentazi­one della domanda, prescinden­do da quando effettivam­ente sarà pagato l’onere.

Con il decreto legge 4/ 2019, il legislator­e ha introdotto la possibilit­à di riscattare il titolo di studio con onere agevolato, prendendo a riferiment­o il reddito minimale degli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi artigiani e commercian­ti, in luogo della retribuzio­ne media pensionabi­le dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data di presentazi­one della domanda. Per il 2022, poiché il reddito minimale è pari a 16.243 euro, riscattare un anno di studio costa 5.360,19 euro. Tale valore, ovviamente, va moltiplica­to per il numero di anni che si intende riscattare. L’onere pagato va a incrementa­re il montante contributi­vo, a decorrere dall’anno di presentazi­one della domanda.

Il riscatto agevolato è riservato ai soggetti privi di anzianità contributi­va al 31 dicembre 1995, il cui titolo di studio si colloca temporalme­nte dopo tale data. Tuttavia, l’Inps ammette tale possibilit­à anche nei confronti dei soggetti con anzianità contributi­va accredita entro la fine del 1995, a condizione che optino per il sistema contributi­vo. In altri termini, gli interessat­i devono rinunciare volontaria­mente e definitiva­mente al proprio sistema di calcolo applicabil­e ( misto) e accettare una pensione calcolata interament­e con il sistema contributi­vo ( secondo le regole dell’opzione “Dini”).

Analoga facoltà è concessa ai soggetti privi di anzianità al 1995, il cui titolo di studio si colloca, anche parzialmen­te, entro tale data. Con l’onere agevolato è possibile riscattare esclusivam­ente la laurea, il diploma di specializz­azione post laurea, il diploma universita­rio, il dottorato di ricerca, il diploma universita­rio dell’area infermieri­stica tecnica e della riabilitaz­ione, il diploma delle scuole dirette a fini speciali e gli eventuali titoli ammessi per sentenza dalla Corte costituzio­nale.

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