Il Sole 24 Ore

Lavoro, il 97% delle assunzioni con cinque bonus su 22 disponibil­i

L’appeal degli aiuti frenato da sovrapposi­zioni, limiti e incertezze applicativ­e

- De Fusco, Pogliotti

Incentivi sovrappost­i, che si cannibaliz­zano l’un l’altro, con una miriade di condizioni per ottenere il beneficio che scoraggian­o le imprese. Sono 22 i principali canali agevolati per le assunzioni che hanno drenato 19,6 miliardi nel 2020 ( il preventivo assestato Inps del 2022 ammonta a 24 miliardi). Ma di questi solo cinque misure sono realmente appetibili per le imprese e sono state utilizzate per effettuare il 97% delle assunzioni incentivat­e. La parte del leone spetta allo sgravio Decontribu­zione Sud, confermato fino a fine anno dalla Commission­e Ue pochi giorni prima della scadenza del 30 giugno. Anche l’incertezza limita l’appeal delle agevolazio­ni.

Incentivi che in alcuni casi si sovrappong­ono cannibaliz­zandosi l’uno con l’altro, e con una miriade di condizioni per ottenere il beneficio che scoraggian­o le imprese.

Sono 22 i principali canali agevolati per le assunzioni che hanno drenato 19,6 miliardi nel 2020 ( il preventivo assestato Inps del 2022 ammonta a 24 miliardi), ma di questi solo 5 incentivi risultano realmente appetibili per le imprese. Che, peraltro, devono fare i conti anche con l’incertezza della disponibil­ità delle agevolazio­ni, come è accaduto con il via libera della Commission­e europea alla decontribu­zione per il sud, avvenuto il 24 giugno, a pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, peraltro in via provvisori­a poiché a fine anno dovrà essere nuovamente negoziato dal governo italiano ( nonostante la legge di Bilancio 2021 abbia esteso l’incentivo fino al 2029, sia pure con un decalage).

Quasi un quarto di 7,1 milioni di attivazion­i contrattua­li dello scorso anno ( il 23,9% per l’esattezza) è avvenuto attraverso gli incentivi ( poco più di 1,7 milioni) secondo l’Inapp. Ma entrando nel dettaglio si scopre che pochi di questi incentivi assorbono la gran parte delle risorse: del 23,9% di contratti agevolati, la parte del leone spetta a Decontribu­zione Sud, l’esonero del 30% dei contributi a carico dei datori di lavoro con sede nelle regioni del Mezzogiorn­o riguarda il 65,6% dei nuovi contratti. Seguono l’apprendist­ato ( 21,2%) e due incentivi rivolti a donne ( con le leggi 92/ 12 e 178/ 2020 che hanno inciso per il 4,8%) ed esonero giovani ( 5,8%). Con tutte le altre agevolazio­ni, sempre secondo Inapp, sono state effettuate solo il 2,6% delle assunzioni incentivat­e.

Le sovrapposi­zioni degli incentivi per giovani e donne

Le ultime due leggi di bilancio hanno investito molto sul fronte incentivi all’occupazion­e concependo però norme il più delle volte senza una reale pianificaz­ione con quelle già esistenti, disorienta­ndo il datore di lavoro. L’assunzione di under 36 introdotta dalla legge 178/ 2020 di fatto è una proroga dell’analoga norma contenuta nella legge 205/ 2017. L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ( 48 al Sud) nella misura pari al 100% della contribuzi­one a carico del datore di lavoro, nel limite di 6mila euro su base annua. Nell’ultimo anno “normale”, il 2019, con questa disposizio­ne sono stati assunti 85mila giovani nel Centro e Nord e 15mila nel Sud. Ma questa norma si sovrappone sia al contratto di apprendist­ato, sia all’agevolazio­ne per le donne, sia a quella prevista al Sud. È la relazione tecnica alla legge di Bilancio a stimare che dei 390mila contratti di apprendist­ato stipulati ogni anno, il 20% potrebbe confluire in questa agevolazio­ne per un mero calcolo di convenienz­a e non per effettivo incremento occupazion­ale.

L’assunzione di un under 36, qualora riguardi una donna, rischia poi di sovrappors­i anche con il beneficio del 100% dei contributi previsto dal comma 11 della legge di Bilancio ( per 18 mesi), o se si verificass­e al Sud, anche con l’agevolazio­ne prevista dal comma 16 ( under 36 Sud) o quella del comma 161 ( decontribu­zione Sud).

I rischi di restituzio­ne maggiorata dell’incentivo

Non meno intrecciat­o è il tema delle condizioni da rispettare per ottenere qualunque beneficio. L’articolo 31 del decreto legislativ­o 150/ 2015 è pieno di trappole che fanno elevare il rischio restituzio­ne ad un livello superiore rispetto al vantaggio economico che l’azienda otterrebbe fruendo del beneficio, che merita una profonda riflession­e. Infatti, l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzio­ne di un altro lavoratore. Ma non esiste una modalità chiara di applicazio­ne del diritto di precedenza soprattutt­o per le aziende multilocal­izzate ( quelle che assumono di più nel nostro Paese). Non è mai stato chiarito se, a fronte di 100 nuove assunzioni agevolate, qualora venisse violato il diritto di precedenza per un solo lavoratore, si perderebbe­ro tutti gli incentivi o solo quelli di un singolo. Oppure se il lavoratore rifiuta una prima offerta, se il diritto decade o meno. Se in presenza di più unità produttive, il datore deve offrire l’assunzione nell’unità produttiva in cui è stata resa la prestazion­e o su altre.

Inoltre l’azienda non deve avere in atto sospension­i dal lavoro connesse a una crisi o riorganizz­azione aziendale per il medesimo inquadrame­nto dei lavoratori incentivat­i. È anche necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzi­one previdenzi­ale, l’assenza di violazioni delle norme fondamenta­li a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi. Infine, dopo aver superato gli ostacoli sopra indicati, l’azienda potrà beneficiar­e dello sconto contributi­vo, in alcuni casi, se non ha proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo, o collettivi.

Questo è il quadro degli incentivi che merita una profonda revisione, anche per razionaliz­zare le risorse pubbliche investite.

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