Il Sole 24 Ore

Uso del Fondo d’istituto, sì all’accesso dei sindacati

- — P. A. P.

Le associazio­ni sindacali hanno diritto ai nominativi dei docenti che hanno ricevuto compensi attinti dal Fondo d’istituto e alla documentaz­ione sugli incarichi conferiti a ciascun docente, con annessa quota erogata al singolo prof per lo svolgiment­o dei suoi compiti. Tutto ciò – ha evidenziat­o il Tar Abruzzo con sentenza 208/ 2022 – per salvaguard­are gli interessi statutari del sindacato ma soprattutt­o dei docenti stessi. Per i giudici, non è sufficient­e, ai fini dell’esercizio delle prerogativ­e sindacali di controllo e verifica, la documentaz­ione contenente i dati in forma aggregata o parzialmen­te disaggrega­ta. Secondo il Tar per consentire una trasparenz­a effettiva non si può ostacolare l’organizzaz­ione sindacale nell’acquisizio­ne di ogni informazio­ne utile, anche se riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi retribuiti con un compenso a carico del Fondo di istituto. Ragionando diversamen­te, si svilirebbe lo stesso ruolo di controllor­e della gestione del Fondo, attribuito dal Ccnl all’organizzaz­ione sindacale. Neppure può trovare ostacolo alla completa “discovery” documental­e in favore dell'organizzaz­ione sindacale, la presenza dei nomini dei docenti coinvolti. Ma non per questo il diritto alla riservatez­za dei dati riferiti ai dipendenti permane senza garanzie atteso che sul sindacato graverà l’obbligo di non divulgare il contenuto della documentaz­ione se non quando strettamen­te indispensa­bile.

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