Uso del Fondo d’istituto, sì all’accesso dei sindacati
Le associazioni sindacali hanno diritto ai nominativi dei docenti che hanno ricevuto compensi attinti dal Fondo d’istituto e alla documentazione sugli incarichi conferiti a ciascun docente, con annessa quota erogata al singolo prof per lo svolgimento dei suoi compiti. Tutto ciò – ha evidenziato il Tar Abruzzo con sentenza 208/ 2022 – per salvaguardare gli interessi statutari del sindacato ma soprattutto dei docenti stessi. Per i giudici, non è sufficiente, ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di controllo e verifica, la documentazione contenente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata. Secondo il Tar per consentire una trasparenza effettiva non si può ostacolare l’organizzazione sindacale nell’acquisizione di ogni informazione utile, anche se riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi retribuiti con un compenso a carico del Fondo di istituto. Ragionando diversamente, si svilirebbe lo stesso ruolo di controllore della gestione del Fondo, attribuito dal Ccnl all’organizzazione sindacale. Neppure può trovare ostacolo alla completa “discovery” documentale in favore dell'organizzazione sindacale, la presenza dei nomini dei docenti coinvolti. Ma non per questo il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai dipendenti permane senza garanzie atteso che sul sindacato graverà l’obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione se non quando strettamente indispensabile.