Esposti al preside senza filtro della privacy
disciplinare a seguito di una “segnalazione” al preside ha diritto a copia dell’esposto completo del nominativo del denunciante. E non c'è tutela della privacy che tenga né alcuna altra forma di garanzia d’anonimato ispirata al “whistleblowing”. A dirlo è stato il Tar Veneto che, con sentenza 814/ 2022, è intervenuto sulla vicenda di un’insegnante sanzionata perché era giunta nell’edificio scolastico per tenere la propria lezione senza attenersi alle disposizioni sanitarie che regolavano l’accesso e aveva anche tenuto una condotta non consona nei confronti del personale non docente, per di più alla presenza di alunni e accompagnatori. Raggiunta dalla contestazione disciplinare la docente aveva depositato istanza di accesso agli atti, che era stata evasa dalla dirigente scolastica “omissata” delle generalità dei soggetti che avevano effettuato la segnalazione.
Secondo il giudice amministrativo il docente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e dei documenti che riguardano la propria posizione lavorativa. Ciò atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che la disciplina sulla conoscibilità degli atti pubblici garantisce pur sempre l’accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se privatizzato.
All’accesso agli atti del procedimento disciplinare non ostano ragioni di privacy ed è improprio il richiamo alla preclusione in ordine alla rivelazione dell’identità del segnalatore ai sensi della normativa di tutela del whisltleblower per la repressione di corruzione e illegalità.