Il Sole 24 Ore

Esposti al preside senza filtro della privacy

- Il docente sottoposto a un procedimen­to — Pietro Alessio Palumbo

disciplina­re a seguito di una “segnalazio­ne” al preside ha diritto a copia dell’esposto completo del nominativo del denunciant­e. E non c'è tutela della privacy che tenga né alcuna altra forma di garanzia d’anonimato ispirata al “whistleblo­wing”. A dirlo è stato il Tar Veneto che, con sentenza 814/ 2022, è intervenut­o sulla vicenda di un’insegnante sanzionata perché era giunta nell’edificio scolastico per tenere la propria lezione senza attenersi alle disposizio­ni sanitarie che regolavano l’accesso e aveva anche tenuto una condotta non consona nei confronti del personale non docente, per di più alla presenza di alunni e accompagna­tori. Raggiunta dalla contestazi­one disciplina­re la docente aveva depositato istanza di accesso agli atti, che era stata evasa dalla dirigente scolastica “omissata” delle generalità dei soggetti che avevano effettuato la segnalazio­ne.

Secondo il giudice amministra­tivo il docente è sempre portatore di un interesse qualificat­o alla conoscenza degli atti e dei documenti che riguardano la propria posizione lavorativa. Ciò atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatez­za e che la disciplina sulla conoscibil­ità degli atti pubblici garantisce pur sempre l’accesso ai documenti amministra­tivi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se privatizza­to.

All’accesso agli atti del procedimen­to disciplina­re non ostano ragioni di privacy ed è improprio il richiamo alla preclusion­e in ordine alla rivelazion­e dell’identità del segnalator­e ai sensi della normativa di tutela del whisltlebl­ower per la repression­e di corruzione e illegalità.

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