Il Sole 24 Ore

Serve l’autorizzaz­ione con il modello Mau

Per il passato la direttiva Ue mette comunque al riparo il recupero dell’imposta

- Fulvio Liberatore Benedetto Santacroce

La riforma della dichiarazi­one doganale di importazio­ne scattata il 9 giugno scorso e che segue il percorso di trasformaz­ione digitale delle procedure doganali destinato a giungere a compimento nel 2025, con l’abbandono del modello Dau ( documento amministra­tivo unico) a favore di un complesso di dati ( data set) ha come effetto indiretto la sostanzial­e modifica delle procedure di gestione dell’Iva relativa e, in particolar­e, delle abitudini delle imprese che ricevevano dal dichiarant­e la bolletta doganale e l’annotavano sul registro acquisti. D’ora in avanti, infatti, l’importator­e dovrà estrarre « il prospetto sintetico della dichiarazi­one » direttamen­te dal Portale unico dogane e monopoli ( Pudm) gestito online dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la soluzione definita di concerto con l’agenzia delle Entrate dalla direttoria­le 234367 del 3 giugno 2022 e dalla circolare 22/ D/ 2022.

Il prospetto « non fiscale »

In vista di questa riforma, già da qualche mese, gli importator­i hanno cominciato a ricevere dai rappresent­anti doganali un prospetto riepilogat­ivo della dichiarazi­one doganale da loro prodotto e non valido ai fini fiscali. Questa situazione ha creato delle ansie agli operatori che, seguendo quanto indicato dalle regole e dalle interpreta­zioni delle Entrate, nutrivano dubbi sulla validità della detrazione Iva che operavano registrand­o tale documento. In effetti, anche di recente l’agenzia delle Entrate con il principio di diritto 13/ 2021 aveva ribadito che la detrazione Iva era legittima solo previa registrazi­one della bolletta doganale nel registro di cui all’articolo 25 del Dpr 633/ 72. Tale principio richiamava espressame­nte la circolare 1/ E/ 2018 nella quale l’Agenzia ha ribadito che per la detrazione sono necessari due presuppost­i: uno sostanzial­e ( avvenuta esigibilit­à dell’imposta) e uno formale ( il possesso di una valida fattura o di una bolletta doganale).

La procedura informatic­a

Nel caso di specie sembrava mancare il secondo elemento. Sul punto si poteva sostenere ( e questo è particolar­mente importante per il passato) che la detrazione era comunque ammissibil­e in base all’articolo 178 della direttiva Iva che prevede l’ammissibil­ità della detrazione sulla base di un documento comprovant­e l’importazio­ne.

Con i provvedime­nti doganali citati ( direttoria­le e circolare 22/ D/ 2022) il problema è stato risolto alla radice, attraverso l’introduzio­ne di una procedura informatic­a che consente ( dal 22 giugno scorso) oltre ai rappresent­anti doganali, anche agli importator­i di consultare direttamen­te sul portale unico doganale ( Pudm) il prospetto sintetico della dichiarazi­one doganale di propria competenza. E quindi di poter annotare nei registri in base al numero univoco Mrn ( master reference number) tutti gli elementi necessari per operare la detrazione Iva.

Questa procedura necessita, però, per l’operatore l’obbligo di ottenere, mediante il modello autorizzat­ivo unico ( Mau) delle Dogane un’autorizzaz­ione ( dlr_ fe_ dog_ lettore) alla consultazi­one del prospetto.

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