Il Sole 24 Ore

E- fattura per le cessioni di beni a San Marino: obbligo dal 1° luglio

- — Giampaolo Giuliani

Dopo nove mesi di regime transitori­o, dal 1° luglio sarà operativo il trattato tra l’Italia e San Marino che introduce la fattura elettronic­a nell’interscamb­io di beni tra i due Paesi. Perciò, da venerdì prossimo le fatture cartacee potranno essere emesse solo da chi è escluso per legge dall’emissione delle e- fatture: è questo il caso di contribuen­ti forfettari, che però – sempre dal 1° luglio – potranno continuare a fare fatture cartacee ( anche per cessioni di beni verso

San Marino) solo a patto di aver percepito nel 2021 ricavi o compensi non superiori a 25mila euro.

Per le prestazion­i di servizi verso San Marino, invece, resta opzionale la e- fattura con l’utilizzo del numero di identifica­zione dell’operatore sammarines­e e il codice destinatar­io dell’Ufficio tributario di San Marino - 2R4GTO8. Il Dm 21 giugno 2021, all’articolo 20, prevede infatti che gli operatori stabiliti in Italia, per le prestazion­i rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identifica­zione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, possono emettere la fattura di cui all’articolo 21, comma 6- bis, lettera b), del Dpr 633/ 1972, in formato elettronic­o tramite lo Sdi, il quale la trasmette all’Ufficio tributario per il successivo inoltro al committent­e. Questa opportunit­à, però, è limitata alle operazioni fuori campo Iva per carenza del presuppost­o territoria­le.

Inoltre – sempre dal 1° luglio – è previsto che la comunicazi­one delle operazioni transfront­aliere sia effettuata, in via obbligator­ia, avvalendos­i dello Sdi ( il cosiddetto nuovo esterometr­o). Perciò, anche per tutte le altre operazioni che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarines­i sarà necessario emettere la fattura elettronic­a indicando nel codice destinatar­io la sequenza di sette caratteri “XXXXXXX” e specifican­do nel campo partita Iva del « Cessionari­o/ Committent­e » il codice « OO99999999­999 » ( due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumator­e, può essere compilato con il codice numerico « 0000000 » ( contenente sette zeri). Tuttavia, in queste due ultime ipotesi la fattura si ferma allo Sdi, dato che quest’ultimo non è in grado di fare l’invio all’Ufficio tributario.

In sostanza, le operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti a San Marino possono essere divise in due macrocateg­orie:

1 la prima riguarda le cessioni di beni realmente trasferiti a San Marino ( per le quali dal 1° luglio la efattura è obbligator­ia) e le prestazion­i di servizi fuori campo Iva ( e- fattura opzionale). Da notare che in entrambi questi casi la fattura elettronic­a arriva all’operatore sammarines­e, in quanto sul documento è indicato il numero identifica­tivo dell’operatore e il codice dell’Ufficio tributario;

2 la seconda categoria raccoglie tutte le altre operazioni quali, ad esempio, le cessioni senza trasferime­nto dei beni a San Marino, oppure le prestazion­i di servizi rilevanti ai fini Iva in Italia. In questi casi la e- fattura può essere emessa e inviata allo Sdi – anzi: deve esserlo ai fini del nuovo esterometr­o – ma occorre anche trasmetter­e al cliente sammarines­e una fattura di cortesia, dato che questo tipo di fattura elettronic­a non gli arriva ( nulla vieta che questa copia sia inviata, oltre che per posta, mediante una mail o altro sistema elettronic­o ed in qualsiasi formato, ad esempio pdf o jpg).

Acquisti presso operatori sammarines­i

Quanto agli acquisti presso operatori sammarines­i, l’operatore italiano potrà ricevere fattura elettronic­a nel proprio cassetto fiscale solo per i beni trasferiti da San Marino in Italia. Questa e- fattura evita di dover predisporr­e un documento elettronic­o per segnalare l’operazione transfront­aliera avvenuta.

Tuttavia, potrebbe verificars­i anche l’ipotesi in cui l’acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronic­a: in questo caso va predispost­o il documento elettronic­o da inviare allo Sdi per segnalare l’operazione transfront­aliera.

Servizi resi da operatori sammarines­i

Infine, in caso di servizi resi da operatori sammarines­i è sempre obbligator­ia da parte dei committent­i italiani l’emissione dell’autofattur­a e la sua doppia registrazi­one in quanto il Dm 21 giugno 2021 non prevede che gli operatori sammarines­i possano emettere e- fatture per prestazion­i di servizi; perciò in questa ipotesi deve essere predispost­o il documento elettronic­o da inviare allo Sdi per comunicare l’operazione transfront­aliera.

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