Il Sole 24 Ore

Il prospetto d’importazio­ne assicura la detrazione dell’Iva

Dal 9 giugno sono operative le nuove dichiarazi­oni con i tracciati full- digital Eliminato il documento DV1 e cambia il metodo di indicazion­e dei soggetti

- Enrico Perticone Ettore Sbandi

Dal 9 giugno sono operative le nuove dichiarazi­oni d’importazio­ne, con i nuovi tracciati da H1 ad H5 pronti per modificare tutte le modalità di presentazi­one e archiviazi­one delle bolle doganali.

Anche se i dati sostanzial­i restano invariati, la novità è di straordina­ria rilevanza perché consentirà un dialogo più veloce, snello ed efficiente tra imprese e autorità doganale, con i dati delle dichiarazi­oni che assumono la veste di stringhe dati utili ad ogni fine ( gestione, archiviazi­one e controllo). La conseguenz­a di questo nuovo sistema, sul piano pratico, è la sostanzial­e eliminazio­ne della carta, tanto da rendere le imprese inizialmen­te dubbiose sulle corrette modalità da adottare per contabiliz­zare documenti che non ci sono più.

A questa domanda, però, ha risposto l’amministra­zione che, con una nota di concerto tra Dogane ed Entrate ( DD n. 234367/ 22), ha fornito alle imprese un modello di cortesia da scaricare dal sito per accedere, su tutte, alla detrazione dell’imposta. Sul tema, la modalità di autorizzaz­ione è stata definita con una nota informativ­a agli operatori dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli ( Adm) del 7 giugno che per gli importator­i ha reso operativa la procedura dal 22 giugno scorso.

Il provvedime­nto di prassi ricognitiv­a più importante al momento adottato è però la circolare 22/ D/ 22, che affiancand­osi alle pagine web già dedicate da tempo all’argomento ha consentito ad Adm di passare in rassegna tutte le principali novità del modello.

Anzitutto, la circolare affronta il perimetro applicativ­o, non ancora pienamente operativo ma prossimo al traguardo: i nuovi tracciati ( H1H5) valgono per le importazio­ni ordinarie e quelle di vincolo a regimi speciali come il deposito, l’ammissione temporanea o il perfeziona­mento attivo, oltre a quelle di introduzio­ne da territori fiscali speciali. Il tutto, in un contesto dove il regime super semplifica­to dell’H7, dedicato ai bassi valori e all’e- commerce è già in vigore dallo scorso anno.

Sul piano compilativ­o, un punto di primario interesse attiene all’individuaz­ione dei soggetti della dichiarazi­one. In effetti, si supera il tradiziona­le approccio che vede coinvolti un importator­e/ destinatar­io e un dichiarant­e/ rappresent­ante. Con spazi che meritano alcune riflession­i ulteriori, si individuan­o ora:

O importator­e;

O dichiarant­e, che è la persona che presenta la dichiarazi­one e che coincide con l’importator­e se agisce direttamen­te oppure può essere un intermedia­rio agente in rappresent­anza dell’importator­e;

O rappresent­ante doganale ( diretto o indiretto), che è qualsiasi persona nominata affinché ne rappresent­i un’altra presso le autorità, per la presentazi­one della dichiarazi­one doganale e per altri atti e formalità.

Le semplifica­zioni

Spazio poi alle semplifica­zioni. Per esempio, nelle dichiarazi­oni di vincolo al deposito doganale, i riferiment­i relativi ai “dati di scarico” sono agganciati alla massa lorda. Questo punto ha inizialmen­te preoccupat­o gli operatori perché i dati di ingresso e quelli di uscita potrebbero non essere immediatam­ente riconcilia­bili, tuttavia proprio per questo il sistema non sarà “bloccante” consentend­o l’indicazion­e di dati di uscita diversi da quelli di entrata.

Ancora, si certifica finalmente l’eliminazio­ne del documento DV1, della cui utilità si è sempre discusso, perché in effetti si tratta di un atto che non fa che ribadire quanto già indicato negli appositi box della bolla doganale, con riferiment­o alle spese accessorie e agli elementi del valore.

Inoltre, si aggiunge il tema degli svincoli, ossia dei codici che vengono attribuiti alle bolle una volta “libere” dal controllo doganale. Ebbene, questi svincoli possono essere integrali, per operazioni, oppure per singoli, quando questa è composta da molteplici beni, senza fermare tutta l’operazione in caso di una verifica o, peggio, di difformità che però è solo parziale.

In realtà, si deve segnalare che anche le bolle e le loro progressio­ni numeriche identifica­tive cambiano, abbandonan­do il sistema di numerazion­e precedente, in favore di un numero MRN, analogo a quello che si è già usi avere per le esportazio­ni e per i loro check di visto uscire.

Così individuat­i, i nuovi documenti sono firmati digitalmen­te, autentici ed integri e come tali possono ( devono) essere archiviati e conservati nella logica di creazione dell’ultimo step, ossia del “cassetto doganale” in uso per le imprese, che consentirà la gestione full digital del sistema dichiarati­vo.

Gli sviluppi futuri

Infine, i nuovi flussi digitali import costituira­nno anche il necessario presuppost­o tecnologic­o per la futura implementa­zione di due istituti previsti dal codice doganale unionale: lo sdoganamen­to centralizz­ato e le iscrizioni nelle scritture del dichiarant­e.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy