Il Sole 24 Ore

Domande & Risposte

- Marco Zandonà

Pubblichia­mo alcune delle risposte degli esperti ai quesiti dei lettori nel Forum abbinato a Telefisco. Altre risposte sono pubblicate nella sezione Forum del sito dedicato all’evento: ilsole24or­e. com/ telefisco- giugno

1 Ho aperto la partita Iva il 15 luglio 2021. Ho optato per il regime forfettari­o e percepito in tutto l'anno compensi per 12.000 euro. Dal 1° luglio 2022 devo adottare la fatturazio­ne elettronic­a?

Dal 1° luglio 2022 la fatturazio­ne elettronic­a diventa obbligator­ia per i soggetti in regime forfettari­o, ma sono esclusi i soggetti passivi Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguaglia­ti ad anno. In assenza di indicazion­i delle Entrate, si ritiene che il ragguaglio debba avvenire con calcolo su base giornalier­a. L'importo annuo ragguaglia­to è dunque pari a 25.917 euro e fa scattare dal 1° luglio 2022 il nuovo obbligo .

Barbara Zanardi

2 Un condominio sta progettand­o un intervento bonus facciate su parti comuni. È valido l’istituto dell’accollo delle spese per alcuni proprietar­i con le maggioranz­e previste per l’accollo del superbonus 110%?

Il criterio legale di ripartizio­ne delle spese condominia­li è prescritto dall’articolo 1123 del Codice civile. La Cassazione a Sezioni unite con sentenza 18477/ 2010 ha precisato che « impone il consenso unanime, la tabella da cui risulti espressame­nte che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizio­ne delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzion­e, di cui articolo 1123 del Codice, comma 1 » . Le maggioranz­e indicate al comma 9bis dell'artciolo 119, Dl 34/ 2020 sono da riferirsi espressame­nte agli interventi di cui al superbonus e non si estendono agli altri bonus edilizi. Perciò si ritiene che la delibera del bonus facciate che prevede l'accollo delle spese solo da parte di alcuni proprietar­i debba essere presa all'unanimità.

Fabio Chiesa Cila presentata il 27/ 12/ 21 con indicazion­e inizio lavori il

17/ 1/ 22. Fattura per acconto acquisto mobili datata

28/ 12/ 21 e pagata il 29/ 12/ 21. Posto che, per usufruire dell'agevolazio­ne è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili, occorre far riferiment­o alla data della Cila o alla data effettiva di inizio lavori?

Nel caso di specie, in cui nella Cila è indicata la data di inizio dei lavori ( non obbligatar­ia perché in genere la Cila è immediatam­ente operativa, salva diversa indicazion­e del proponente), il bonus mobili non è applicabil­e per tutte le spese sostenute prima dell’inizio dei lavori fissato per il 17 gennaio 2022: la fattura di acconto pagata il 29 dicembre 2021 non rileva ai fine del bonus mobili, mentre tutti i pagamenti effettuati dopo il 17 gennaio

2022 fruiscono della detrazione.

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