Domande & Risposte
Pubblichiamo alcune delle risposte degli esperti ai quesiti dei lettori nel Forum abbinato a Telefisco. Altre risposte sono pubblicate nella sezione Forum del sito dedicato all’evento: ilsole24ore. com/ telefisco- giugno
1 Ho aperto la partita Iva il 15 luglio 2021. Ho optato per il regime forfettario e percepito in tutto l'anno compensi per 12.000 euro. Dal 1° luglio 2022 devo adottare la fatturazione elettronica?
Dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per i soggetti in regime forfettario, ma sono esclusi i soggetti passivi Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno. In assenza di indicazioni delle Entrate, si ritiene che il ragguaglio debba avvenire con calcolo su base giornaliera. L'importo annuo ragguagliato è dunque pari a 25.917 euro e fa scattare dal 1° luglio 2022 il nuovo obbligo .
Barbara Zanardi
2 Un condominio sta progettando un intervento bonus facciate su parti comuni. È valido l’istituto dell’accollo delle spese per alcuni proprietari con le maggioranze previste per l’accollo del superbonus 110%?
Il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali è prescritto dall’articolo 1123 del Codice civile. La Cassazione a Sezioni unite con sentenza 18477/ 2010 ha precisato che « impone il consenso unanime, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione, di cui articolo 1123 del Codice, comma 1 » . Le maggioranze indicate al comma 9bis dell'artciolo 119, Dl 34/ 2020 sono da riferirsi espressamente agli interventi di cui al superbonus e non si estendono agli altri bonus edilizi. Perciò si ritiene che la delibera del bonus facciate che prevede l'accollo delle spese solo da parte di alcuni proprietari debba essere presa all'unanimità.
Fabio Chiesa Cila presentata il 27/ 12/ 21 con indicazione inizio lavori il
17/ 1/ 22. Fattura per acconto acquisto mobili datata
28/ 12/ 21 e pagata il 29/ 12/ 21. Posto che, per usufruire dell'agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili, occorre far riferimento alla data della Cila o alla data effettiva di inizio lavori?
Nel caso di specie, in cui nella Cila è indicata la data di inizio dei lavori ( non obbligataria perché in genere la Cila è immediatamente operativa, salva diversa indicazione del proponente), il bonus mobili non è applicabile per tutte le spese sostenute prima dell’inizio dei lavori fissato per il 17 gennaio 2022: la fattura di acconto pagata il 29 dicembre 2021 non rileva ai fine del bonus mobili, mentre tutti i pagamenti effettuati dopo il 17 gennaio
2022 fruiscono della detrazione.