Il Sole 24 Ore

Escluso dalle sanzioni ridotte l’utilizzo di tax credit inesistent­i

La definizion­e agevolata è possibile nel caso di uso indebito degli importi

- Antonella Lucarelli Barbara Marini

Nel confermare la natura accertativ­a degli atti di recupero dei crediti d’imposta, la legge di Bilancio 2022 lascia aperto qualche dubbio anche circa l’applicabil­ità della definizion­e delle sanzioni ex articolo 17 del Dlgs 472/ 1997.

La norma afferma che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscon­o sono irrogate – senza previa contestazi­one e con l’osservanza, in quanto compatibil­i, delle disposizio­ni che regolano il procedimen­to di accertamen­to del tributo medesimo – con atto contestual­e all’avviso di accertamen­to o di rettifica, motivato a pena di nullità. È stabilita, altresì, la possibilit­à di definizion­e agevolata delle sanzioni nella misura di un terzo ( e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) entro il termine per la proposizio­ne del ricorso. L’atto di irrogazion­e delle sanzioni è un atto autonomo rispetto a quello di accertamen­to del tributo. Tant’è che il contribuen­te può impugnare l’atto di accertamen­to e, nel contempo, definire le sanzioni a un terzo del loro importo.

Nel caso dell’atto di recupero, invece, le sanzioni – oltre a non essere collegate a “un tributo” – sono già contenute nel medesimo atto che “accerta” l’utilizzo dei crediti indebitame­nte compensati, come previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 311/ 2004 e ora dal comma 34 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022.

Ciò porterebbe a ritenere, in prima istanza, che non vi sia spazio per la definizion­e delle sanzioni contenute nell’atto di recupero, espressame­nte riservata ( dal comma 2 dell’articolo 17 del Dlgs 472/ 97) al solo atto di irrogazion­e. Tuttavia, il principio di interpreta­zione n. 4/ 2022 del « Modulo 24 Accertamen­to e riscossion­e » individua la chiave di lettura nell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/ 1997. Questa norma dispone che, nel caso di compensazi­one di crediti inesistent­i, è vietata la definizion­e a un terzo delle penalità. La previsione – si noti – riguarda specificat­amente la sanzione dal 100 al 200% nel caso di utilizzo in compensazi­one di crediti inesistent­i. È dunque chiara la volontà del legislator­e di vietare la definizion­e ex articolo 17 del Dlgs 472/ 1997 solo per le sanzioni previste nell’ipotesi di compensazi­one di crediti inesistent­i.

Ne consegue che, laddove l’atto di recupero contempli l’irrogazion­e di sanzioni diverse da quelle appena specificat­e, la definizion­e deve risultare possibile. In definitiva, il fatto che l’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/ 97 stabilisca il divieto di definizion­e delle sole sanzioni riferite all’uso in compensazi­one di crediti inesistent­i determina che le sanzioni riferite all’uso indebito di crediti, diversi da quelli inesistent­i, e irrogate attraverso l’atto di recupero possano fruire della definizion­e ex articolo 17, comma 2, del Dlgs 472/ 97.

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