Il Sole 24 Ore

Sanzioni tributarie alla persona giuridica titolare del rapporto

Confermata l’esclusione a livello di concorso delle persone fisiche

- Davide Settembre

Le sanzioni amministra­tive tributarie devono essere comminate alla persona giuridica titolare del rapporto tributario, essendo escluso il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione. Lo hanno stabilito i giudici della Ctp di Bergamo con la sentenza n. 177/ 2022 ( presidente Fischetti, relatore Stefanini), conforme all’orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à.

Nel caso in esame l’ufficio – in sede di verifica – aveva accertato che due società ( A e B) erano dedite alla ricezione ed emissione di fatture per operazioni inesistent­i. Una volta conclusi i controlli, le due società avevano conferito l’usufrutto delle aziende a una terza società ( C) che aveva in tal modo acquisito anche i crediti derivanti da operazioni inesistent­i. L’ufficio, avendo rilevato che la società conferitar­ia C aveva indicato nella propria dichiarazi­one Iva il credito delle società conferenti portandolo in detrazione, aveva contestato a queste ultime il concorso nelle violazioni commesse dalla prima, comminando la sanzione per infedele dichiarazi­one ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs n. 472 / 1997.

Le società conferenti avevano tuttavia impugnato il provvedime­nto sanzionato­rio, ritenendo che, alla luce dell’articolo 7 del Dl 269/ 2003 ( convertito nella legge 326/ 2003), le sanzioni dovevano essere comminate solo alla società contribuen­te e non anche alle ricorrenti.

I giudici bergamasch­i hanno accolto i ricorsi. In particolar­e i giudici hanno richiamato l’orientamen­to di Cassazione secondo il quale, in tema di violazioni tributarie ( articolo 7, Dl 269/ 2003), « le sanzioni amministra­tive gravano esclusivam­ente sulla persona giuridica contribuen­te titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabi­lità a titolo concorsual­e delle persone fisiche, indipenden­temente dalla sussistenz­a di un rapporto organico con l’ente » . Sono invece sanzionabi­li ( ex articolo 9, Dlgs 472/ 1997) « i concorrent­i esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalit­à giuridica » ( ordinanze 9448/ 2020 e 14364/ 2022).

Pertanto, le sanzioni tributarie devono essere riferite esclusivam­ente alla persona giuridica contribuen­te, non potendosi configurar­e il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione, indipenden­temente dalla loro relazione organica con la società titolare del rapporto tributario. In base al richiamato articolo 7, infatti, le norme di cui al Dlgs n. 472/ 1997 ( tra cui l’articolo 9 sul concorso di persone) si applicano solo se compatibil­i.

Dunque, non si può operare alcuna distinzion­e tra concorrent­i “interni” ( non punibili) ed “esterni” ( punibili) perché l’articolo 7 imputa la sanzione alla persona giuridica in base alla « titolarità del rapporto tributario » , senza accennare alla qualità in cui abbia agito l’eventuale trasgresso­re concorrent­e.

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