Il Sole 24 Ore

Sui risparmi da ribassi d’asta l’ostacolo della contabilit­à

Le economie da impegni nel fondo pluriennal­e devono confluire in avanzo

- Elena Masini

L’aumento dei prezzi dei materiali e dell’energia sta ponendo gli enti locali di fronte alla necessità di rivedere al rialzo i quadri economici di spesa delle opere già progettate o addirittur­a già cantierate, pena il mancato avvio o addirittur­a il blocco dei lavori. Il tema è di quelli destinati a scaldare gli animi dei sindaci, alle prese con l’utilizzo delle risorse che arrivano dal Pnrr e dalle altre linee di finanziame­nto statale o regionale e con la difficoltà di garantire il rispetto dei termini per l’esecuzione e la rendiconta­zione delle opere.

Il legislator­e è intervenut­o con norme speciali: l’ultima in ordine di tempo è l’articolo 26 del Dl 50/ 2022. Il comma 1 riconosce agli appaltator­i che hanno presentato offerte entro il 31 dicembre 2021 il diritto ad un adeguament­o dei prezzi relativi alle lavorazion­i svolte nel corso del 2022, nei limiti del 90% dei maggiori importi che scaturisco­no dai nuovi prezziari regionali ( al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara).

Per reperire le risorse necessarie a far fronte agli aumenti, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare, nel limite del 50%, gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento ( fatte salve le somme relative agli impegni contrattua­li già assunti) e le eventuali ulteriori somme a disposizio­ne del quadro tecnicoeco­nomico e stanziate annualment­e relativame­nte allo stesso intervento. Se l’utilizzo delle risorse disponibil­i dello stesso intervento riveste carattere obbligator­io, rappresent­a al contrario una mera facoltà l'utilizzo di risorse di altri quadri economici. A questo scopo lo stesso comma 1 consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alle somme derivanti da ribassi d’asta di altri interventi, qualora non ne sia prevista una diversa destinazio­ne sulla base delle norme, oppure alle somme disponibil­i relative ad altri interventi ultimati di propria competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificat­i di regolare esecuzione.

L’esercizio di questa facoltà – applicabil­e ( comma 6) anche alle opere le cui gare sono partite nel 2022 – è tuttavia subordinat­o al rispetto delle procedure contabili.

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