Sui risparmi da ribassi d’asta l’ostacolo della contabilità
Le economie da impegni nel fondo pluriennale devono confluire in avanzo
L’aumento dei prezzi dei materiali e dell’energia sta ponendo gli enti locali di fronte alla necessità di rivedere al rialzo i quadri economici di spesa delle opere già progettate o addirittura già cantierate, pena il mancato avvio o addirittura il blocco dei lavori. Il tema è di quelli destinati a scaldare gli animi dei sindaci, alle prese con l’utilizzo delle risorse che arrivano dal Pnrr e dalle altre linee di finanziamento statale o regionale e con la difficoltà di garantire il rispetto dei termini per l’esecuzione e la rendicontazione delle opere.
Il legislatore è intervenuto con norme speciali: l’ultima in ordine di tempo è l’articolo 26 del Dl 50/ 2022. Il comma 1 riconosce agli appaltatori che hanno presentato offerte entro il 31 dicembre 2021 il diritto ad un adeguamento dei prezzi relativi alle lavorazioni svolte nel corso del 2022, nei limiti del 90% dei maggiori importi che scaturiscono dai nuovi prezziari regionali ( al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara).
Per reperire le risorse necessarie a far fronte agli aumenti, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare, nel limite del 50%, gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento ( fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti) e le eventuali ulteriori somme a disposizione del quadro tecnicoeconomico e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Se l’utilizzo delle risorse disponibili dello stesso intervento riveste carattere obbligatorio, rappresenta al contrario una mera facoltà l'utilizzo di risorse di altri quadri economici. A questo scopo lo stesso comma 1 consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alle somme derivanti da ribassi d’asta di altri interventi, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme, oppure alle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di propria competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.
L’esercizio di questa facoltà – applicabile ( comma 6) anche alle opere le cui gare sono partite nel 2022 – è tuttavia subordinato al rispetto delle procedure contabili.