Il Sole 24 Ore

[ 1239][ 417768] Se c’è reversibil­ità, deducibili i contributi per il de cuius

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La moglie di un contribuen­te deceduto, che era un architetto iscritto a Inarcassa, ha ricevuto da Inarcassa, in qualità di erede, una richiesta di conguaglio per contributo soggettivo. Il contributo pagato dal coniuge per il profession­ista deceduto potrà essere dedotto nella propria dichiarazi­one dei redditi?

A. D. - PAVIA

I contributi previdenzi­ali obbligator­i intestati al coniuge defunto, ma versati alla sua forma pensionist­ica di appartenen­za dal coniuge superstite, sono deducibili da quest’ultimo se e in quanto il mancato pagamento degli stessi gli impedirebb­e, in qualità di erede, di beneficiar­e ( in tutto o in parte) del successivo trattament­o pensionist­ico a titolo di reversibil­ità ( risoluzion­e 114/ E/ 2009). In tal caso è opportuno, in prospettiv­a di un eventuale controllo da parte dell’amministra­zione finanziari­a, annotare sulle ricevute di versamento che l’onere è stato integralme­nte assolto dal coniuge superstite, essendo il titolo di pagamento intestato al de cuius. Diversamen­te, se i versamenti contributi­vi in questione non sono funzionali alla finalità evidenziat­a, essi sono da considerar­e indeducibi­li nei confronti dell’erede.

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