[ 1239][ 417768] Se c’è reversibilità, deducibili i contributi per il de cuius
La moglie di un contribuente deceduto, che era un architetto iscritto a Inarcassa, ha ricevuto da Inarcassa, in qualità di erede, una richiesta di conguaglio per contributo soggettivo. Il contributo pagato dal coniuge per il professionista deceduto potrà essere dedotto nella propria dichiarazione dei redditi?
A. D. - PAVIA
I contributi previdenziali obbligatori intestati al coniuge defunto, ma versati alla sua forma pensionistica di appartenenza dal coniuge superstite, sono deducibili da quest’ultimo se e in quanto il mancato pagamento degli stessi gli impedirebbe, in qualità di erede, di beneficiare ( in tutto o in parte) del successivo trattamento pensionistico a titolo di reversibilità ( risoluzione 114/ E/ 2009). In tal caso è opportuno, in prospettiva di un eventuale controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, annotare sulle ricevute di versamento che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite, essendo il titolo di pagamento intestato al de cuius. Diversamente, se i versamenti contributivi in questione non sono funzionali alla finalità evidenziata, essi sono da considerare indeducibili nei confronti dell’erede.