Il contratto di espansione non blocca il riscatto parziale
La ditta per cui lavoro mi ha prospettato la possibilità di un esodo anticipato al pensionamento, in applicazione di un contratto di espansione. Poiché l’esodo prevede che mi venga erogato un incentivo consistente in una indennità mensile fino al pensionamento, domando se, aderendo a tale forma di esodo, mi sia consentito anche riscattare il montante maturato al fondo pensione al quale sono iscritto.
V. G. - ALESSANDRIA
In base all’articolo 14, comma 2, lettera b, del Dlgs 252/ 2005, l’iscritto a un fondo pensione che sia posto in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o in mobilità, può riscattare il 50% della posizione individuale maturata.
Il quesito posto dal lettore è finalizzato a sapere se l’indennità corrisposta a seguito di esodo anticipato connesso a un contratto di espansione possa essere ricondotta, in via analogica, alla mobilità o alla cassa integrazione, in modo da poter riscattare, seppur parzialmente, il montante accumulato al fondo pensione. A tal proposito, la Covip ( Commissione di vigilanza sui fondi pensione), con risposta a quesito dell’ottobre 2021, rifacendosi anche a suoi pronunciamenti già espressi in precedenza, ha precisato che il riscatto parziale potrà essere erogato anche in caso di esodo anticipato collegato a un contratto di espansione, poiché vi è una sostanziale omogeneità tra le pur diverse forme di tutela assicurate ai lavoratori. zione dell’utilizzo del contributo come credito d’imposta. Tale credito e la relativa compensazione devono essere indicati nel quadro RU del modello Redditi Pf?
G. N. - BERGAMO
Ai fini del monitoraggio del contributo a fondo perduto ricevuto e utilizzato dal contribuente sotto forma di credito d’imposta ( articolo 1 del Dl 41/ 2021), si ritiene dovuta la compilazione del quadro RS, rigo 401, codice 31, del modello Redditi Pf, ma non anche del quadro RU, ove, nella composita elencazione di fattispecie rilevanti, non si riscontra quella riferibile al caso qui prospettato.