Si può spartire la detrazione tra conviventi di fatto « legali »
Due conviventi effettuano lavori di ristrutturazione sulla casa di civile abitazione di proprietà di uno dei due al 100 per cento. Possono fruire della detrazione del 50% entrambi, per la parte di spese che ognuno ha sostenuto? La proprietaria dell’immobile sosterrebbe le spese per i materiali e fruirebbe della detrazione del 50% in 10 anni in dichiarazione dei redditi. L’altro soggetto, convivente, sosterrebbe le altre spese relative all’intervento e fruirebbe della detrazione del 50% mediante cessione del credito, in quanto incapiente Irpef perché contribuente forfettario. Se la risposta è affermativa, questi soggetti possono chiedere l’emissione delle fatture cointestate e decidere al momento del pagamento chi si accollerà la spesa?
L. M. - FIRENZE
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, l’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/ personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, ovvero: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento ( usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ( il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile ( la legge 76/ 2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili); il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 ( si veda la guida « Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – Luglio 2019 » ).
Per quanto concerne quest’ultimo caso, e quindi le convivenze di fatto, con la risoluzione 64/ E/ 2016, le Entrate hanno chiarito che le convivenze di fatto sono costituite, a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/ 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al Dpr 223/ 1989.
A proposito della detrazione, pertanto, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica a norma della legge 76/ 2016, senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. Il convivente more uxorio che sostenga le spese agevolate può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi: così, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Va ribadito, però, che deve trattarsi di conviventi di fatto ai sensi della legge 76/ 2016, altrimenti l’agevolazione spetta solo al proprietario. In caso, appunto, di conviventi ex legge 76/ 2016, le spese possono essere ripartite tra i due soggetti che le sostengono e, per rispondere all’ultimo quesito, se le fatture vengono cointestate ai due conviventi, sarà sufficiente indicare la percentuale di spesa sostenuta dall’uno o dall’altro ( anche rispettivamente zero e 100 per cento) sulle fatture stesse, al momento del pagamento, per attribuire la detrazione all’uno o all’altro convivente ( si vedano la circolare 11/ E/ 2014 e la citata guida « Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – Luglio 2019 » , a pagina 4).