Il Sole 24 Ore

417764] Facciate, interventi non « eco » senza asseverazi­one né visto

- A CURA DI

In un condominio si desidera effettuare interventi di recupero della facciata ( ripristino e pitturazio­ne inferiore al 10% della superficie disperdent­e) per un importo di 30.000 euro, fruendo del bonus facciate al 60 per cento. Non si chiederann­o sconto in fattura o cessione del credito, ma ogni condomino fruirà della detrazione a lui spettante direttamen­te nella propria dichiarazi­one dei redditi ( modello 730 o Redditi).

Si desidera sapere se il condominio è obbligato a chiedere l’asseverazi­one dei prezzi e il visto di conformità.

M. G. – RAVENNA

In presenza del cosiddetto bonus facciate “non eco”, ovvero quello relativo a interventi non influenti dal punto di vista energetico o che non interessin­o il rifaciment­o dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdent­e lorda complessiv­a dell’edificio, ex articolo 1, comma 219, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020, nel caso di detrazione diretta in dichiarazi­one ( quindi senza sconto in fattura o cessione del credito) non si rendono necessari né l’asseverazi­one di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità.

Ciò si evince dall’articolo 121, comma 1– ter, lettera a, del Dl 34/ 2020, secondo il quale, per le spese relative agli interventi elencati nel successivo comma 2 ( tra cui rientra il bonus facciate), soltanto in caso di opzione di cui al comma 1 per lo sconto in fattura o la cessione del credito « il contribuen­te richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentaz­ione che attesta la sussistenz­a dei presuppost­i che danno diritto alla detrazione d’imposta » . Analogamen­te, in base alla lettera b del citato comma 1– ter, sempre e solo in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è prevista l’asseverazi­one di congruità dei prezzi.

Diversa sarebbe la risposta in caso di interventi relativi al “bonus facciate eco” ( influente dal punto di vista energetico o con interventi che interessan­o il rifaciment­o dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdent­e lorda complessiv­a dell’edificio), perché ( ferma restando la non necessità del visto di conformità in caso di utilizzo diretto in dichiarazi­one della detrazione) l’attestazio­ne della congruità delle spese, invece, laddove prevista per il rispetto degli adempiment­i di cui al Dm 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzat­i alla riqualific­azione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 ( come appunto nel caso di “bonus facciate eco”), rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazi­one delle detrazioni, in quanto contenuta nell’asseverazi­one che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare ( si veda la circolare 16/ E/ 2021).

AGEVOLAZIO­NI TRIBUTARIE

Gabriele Ferlito

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