417764] Facciate, interventi non « eco » senza asseverazione né visto
In un condominio si desidera effettuare interventi di recupero della facciata ( ripristino e pitturazione inferiore al 10% della superficie disperdente) per un importo di 30.000 euro, fruendo del bonus facciate al 60 per cento. Non si chiederanno sconto in fattura o cessione del credito, ma ogni condomino fruirà della detrazione a lui spettante direttamente nella propria dichiarazione dei redditi ( modello 730 o Redditi).
Si desidera sapere se il condominio è obbligato a chiedere l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità.
M. G. – RAVENNA
In presenza del cosiddetto bonus facciate “non eco”, ovvero quello relativo a interventi non influenti dal punto di vista energetico o che non interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ex articolo 1, comma 219, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020, nel caso di detrazione diretta in dichiarazione ( quindi senza sconto in fattura o cessione del credito) non si rendono necessari né l’asseverazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità.
Ciò si evince dall’articolo 121, comma 1– ter, lettera a, del Dl 34/ 2020, secondo il quale, per le spese relative agli interventi elencati nel successivo comma 2 ( tra cui rientra il bonus facciate), soltanto in caso di opzione di cui al comma 1 per lo sconto in fattura o la cessione del credito « il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta » . Analogamente, in base alla lettera b del citato comma 1– ter, sempre e solo in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è prevista l’asseverazione di congruità dei prezzi.
Diversa sarebbe la risposta in caso di interventi relativi al “bonus facciate eco” ( influente dal punto di vista energetico o con interventi che interessano il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), perché ( ferma restando la non necessità del visto di conformità in caso di utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione) l’attestazione della congruità delle spese, invece, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al Dm 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 ( come appunto nel caso di “bonus facciate eco”), rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni, in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare ( si veda la circolare 16/ E/ 2021).
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Gabriele Ferlito