Il Sole 24 Ore

Stop a barriere, agevolato l’ascensore dell’albergo

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Una società, che svolge attività alberghier­a ( come proprietar­ia di un hotel), sta effettuand­o investimen­ti nella propria struttura. In particolar­e, si è deciso di procedere all’acquisto e alla installazi­one di un ascensore.

Per tale investimen­to è possibile fruire di agevolazio­ni fiscali? In particolar­e, l’acquisto e l’installazi­one dell’ascensore può essere agevolato con la detrazione del 75 per cento, ex articolo 119– ter del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), fermi restando i requisiti previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236?

A. S. - FOGGIA

Il comma 42 dell’articolo 1 della legge 234/ 2021 ( di Bilancio per il 2022) ha inserito nel Dl 34/ 2020, convertito in legge 77/ 2020, l’articolo 119– ter, il quale prevede che le spese sostenute nel 2022 per il superament­o e l’eliminazio­ne di barriere architetto­niche in edifici già esistenti, cioè iscritti in Catasto, possono essere recuperate, in misura pari al 75 per cento, a scomputo delle imposte sui redditi. La detrazione si recupera in cinque quote costanti in dichiarazi­one dei redditi. In alternativ­a, è possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti, oppure per lo sconto in fattura sul corrispett­ivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.

Per essere ammessi all’agevolazio­ne fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Dm 236/ 1989. Sono agevolati tutti i lavori eseguiti per la realizzazi­one di strumenti che, attraverso la comunicazi­one, la robotica e ogni altro mezzo tecnologic­o, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave ex articolo 3, comma 3, della legge 104/ 1992. La detrazione, tuttavia, si applica con i seguenti limiti: – 50mila euro per gli edifici unifamilia­ri o per le unità immobiliar­i situate all’interno di edifici plurifamil­iari che siano funzionalm­ente indipenden­ti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; – 40mila euro, moltiplica­ti per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliar­i; – 30mila euro, moltiplica­ti per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliar­i.

Anche un intervento sull’immobile posseduto da un soggetto Irpef o Ires può fruire della detrazione e, trattandos­i di un edificio ad accatastam­ento unico, il limite cui applicare l’aliquota del 75% è pari a 50mila euro. In alternativ­a, gli interventi di eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, compreso il rifaciment­o o installazi­one di ascensori negli alberghi, fruisce del credito di imposta pari all’ 80% e del contributo a fondo perduto ( quest’ultimo fino a un massimo di 100mila euro), fino al 31 dicembre 2024, a norma dell’articolo 1 del Dl 152/ 2021, convertito con modifiche nella legge 233/ 2021 ( cosiddetto bonus alberghi).

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