Stop a barriere, agevolato l’ascensore dell’albergo
Una società, che svolge attività alberghiera ( come proprietaria di un hotel), sta effettuando investimenti nella propria struttura. In particolare, si è deciso di procedere all’acquisto e alla installazione di un ascensore.
Per tale investimento è possibile fruire di agevolazioni fiscali? In particolare, l’acquisto e l’installazione dell’ascensore può essere agevolato con la detrazione del 75 per cento, ex articolo 119– ter del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), fermi restando i requisiti previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236?
A. S. - FOGGIA
Il comma 42 dell’articolo 1 della legge 234/ 2021 ( di Bilancio per il 2022) ha inserito nel Dl 34/ 2020, convertito in legge 77/ 2020, l’articolo 119– ter, il quale prevede che le spese sostenute nel 2022 per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in Catasto, possono essere recuperate, in misura pari al 75 per cento, a scomputo delle imposte sui redditi. La detrazione si recupera in cinque quote costanti in dichiarazione dei redditi. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti, oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.
Per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Dm 236/ 1989. Sono agevolati tutti i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave ex articolo 3, comma 3, della legge 104/ 1992. La detrazione, tuttavia, si applica con i seguenti limiti: – 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; – 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; – 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Anche un intervento sull’immobile posseduto da un soggetto Irpef o Ires può fruire della detrazione e, trattandosi di un edificio ad accatastamento unico, il limite cui applicare l’aliquota del 75% è pari a 50mila euro. In alternativa, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, compreso il rifacimento o installazione di ascensori negli alberghi, fruisce del credito di imposta pari all’ 80% e del contributo a fondo perduto ( quest’ultimo fino a un massimo di 100mila euro), fino al 31 dicembre 2024, a norma dell’articolo 1 del Dl 152/ 2021, convertito con modifiche nella legge 233/ 2021 ( cosiddetto bonus alberghi).