Sedute online tra psicologo e italiani residenti all’estero
Uno psicologo – in regime forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/ 2014 – esegue colloqui di psicoterapia online a favore di italiani residenti all’estero, in Paesi sia Ue che extra– Ue, i quali forniscono il proprio codice fiscale italiano. Anche superando la soglia dei 10mila euro di prestazioni di psicoterapia, lo psicologo può continuare a emettere fatture con dicitura “articolo 1, legge 190/ 2014” o sono previsti adempimenti particolari, visto che, anche qualora lo psicologo non fosse nel regime forfettario, svolgerebbe comunque prestazioni esenti?
I forfettari devono attenersi alle regole ordinarie in materia di territorialità Iva. L’articolo 1, comma 58, lettera d, della legge 190/ 2014 dispone che i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato applichino alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, o effettuate nei confronti dei medesimi soggetti, gli articoli 7– ter e seguenti del Dpr 633/ 1972.
Per i servizi generici ex articolo 7– ter del decreto Iva, Dpr 633/ 1972, resi a committenti privati non residenti, è espressamente prevista la rilevanza nel Paese del prestatore e, conseguentemente, la fattura non recherà l’addebito di Iva nel caso di contribuente forfettario, al pari di qualsiasi altra operazione interna. La prestazione resa nei confronti del cliente ( persona fisica) residente in un Paese Ue dovrà essere sempre documentata mediante rilascio di fattura con annotazione degli estremi normativi del regime forfettario.
Nel caso in cui venga resa nei confronti di un cliente residente in un Paese extracomunitario, invece, la prestazione dovrà essere documentata mediante una fattura recante l’indicazione che l’operazione ( extraterritoriale) non è soggetta a Iva, ex articolo 7– ter del Dpr 633/ 1972.