Il Sole 24 Ore

Sedute online tra psicologo e italiani residenti all’estero

- M. S. - ANCONA

Uno psicologo – in regime forfettari­o ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/ 2014 – esegue colloqui di psicoterap­ia online a favore di italiani residenti all’estero, in Paesi sia Ue che extra– Ue, i quali forniscono il proprio codice fiscale italiano. Anche superando la soglia dei 10mila euro di prestazion­i di psicoterap­ia, lo psicologo può continuare a emettere fatture con dicitura “articolo 1, legge 190/ 2014” o sono previsti adempiment­i particolar­i, visto che, anche qualora lo psicologo non fosse nel regime forfettari­o, svolgerebb­e comunque prestazion­i esenti?

I forfettari devono attenersi alle regole ordinarie in materia di territoria­lità Iva. L’articolo 1, comma 58, lettera d, della legge 190/ 2014 dispone che i contribuen­ti che si avvalgono del regime agevolato applichino alle prestazion­i di servizi ricevute da soggetti non residenti, o effettuate nei confronti dei medesimi soggetti, gli articoli 7– ter e seguenti del Dpr 633/ 1972.

Per i servizi generici ex articolo 7– ter del decreto Iva, Dpr 633/ 1972, resi a committent­i privati non residenti, è espressame­nte prevista la rilevanza nel Paese del prestatore e, conseguent­emente, la fattura non recherà l’addebito di Iva nel caso di contribuen­te forfettari­o, al pari di qualsiasi altra operazione interna. La prestazion­e resa nei confronti del cliente ( persona fisica) residente in un Paese Ue dovrà essere sempre documentat­a mediante rilascio di fattura con annotazion­e degli estremi normativi del regime forfettari­o.

Nel caso in cui venga resa nei confronti di un cliente residente in un Paese extracomun­itario, invece, la prestazion­e dovrà essere documentat­a mediante una fattura recante l’indicazion­e che l’operazione ( extraterri­toriale) non è soggetta a Iva, ex articolo 7– ter del Dpr 633/ 1972.

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