Il Sole 24 Ore

Criterio di cassa per la Snc in contabilit­à semplifica­ta

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Una Snc ( società in nome collettivo) in regime Iva di cassa ( date per incassate/ pagate le fatture emesse o ricevute nell’anno) paga interessi passivi per un affidament­o in conto corrente, per l’anno 2021, di 2.000 euro circa. La banca addebita la somma sul conto corrente della società il 1° marzo 2022 anziché il 31 dicembre 2021. Si chiede se tali interessi passivi sono deducibili nell’anno 2021 ( in cui sono maturati) oppure nell’anno dell’addebito in conto corrente, e cioè nel 2022.

L. L. – MONZA

La deducibili­tà degli interessi passivi per la Snc oggetto del quesito segue il principio di cassa. Gli interessi passivi in contabilit­à semplifica­ta, infatti, sono deducibili per cassa e, quindi, al momento del pagamento, che coincide con l’addebito sul conto corrente. Nel caso prospettat­o, dunque, la deducibili­tà degli interessi passivi è da effettuars­i nel 2022. Ciò è confermato dal comma 1 dell’articolo 66 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), secondo cui il reddito delle imprese minori è costituito « dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa » . Fissato questo principio, infatti, specularme­nte è da ritenere che lo stesso criterio di cassa sia applicabil­e anche alle « spese sostenute » nell’esercizio d’impresa. A conferma di quanto esposto, infine, vi è la relazione illustrati­va, in sede di disegno di legge relativo alla legge 232/ 2016 ( di Bilancio per il 2017), la quale ha introdotto il regime di cassa per le imprese minori. Tale testo, infatti, afferma che, in caso di imprese con questo regime, si debba derogare al criterio della competenza « sia per i ricavi che per le spese » .

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