Senza Ires non spetta il tax credit estero
Una società italiana ha percepito dividendi dalla sua partecipata cinese ( che svolge attività di natura industriale). Sui dividendi esteri è stata operata una ritenuta del 10 per cento. Si è riscontrato che, a norma dell’articolo 165 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), non è spettante alcun credito per imposte pagate all’estero, essendo l’Ires di competenza pari a zero. Si chiede se sia corretto che la ritenuta subìta sui dividendi venga girata a sopravvenienza passiva indeducibile ai fini Ires e Irap, in quanto tale ritenuta è relativa a un reddito esente da tassazione al 95 per cento ( Pex, participation exemption).
P. C. - MILANO
La circolare 9/ E/ 2015 ha evidenziato che l’istituto del credito d’imposta costituisce l’unico rimedio accolto dal nostro ordinamento contro la doppia imposizione internazionale, e che il recupero delle imposte pagate all’estero avviene mediante il meccanismo della detrazione stabilito nell’articolo 165 del Tuir ( Dpr 917/ 1986). Qualora vi sia una eventuale eccedenza di imposta estera rimasta a carico del contribuente, essa non può essere dedotta né è altrimenti recuperabile in Italia.
Di conseguenza, la risposta al quesito è positiva, non perché siamo in presenza di una partecipazione con i requisiti Pex, ma come principio generale. Si evidenzia, per completezza, che il comma 10 dell’articolo 165 del Tuir stabilisce che, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente ( nel caso dei dividendi riducendola al 95 per cento).
A CURA DI Tommaso Landi