Il Sole 24 Ore

Senza Ires non spetta il tax credit estero

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Una società italiana ha percepito dividendi dalla sua partecipat­a cinese ( che svolge attività di natura industrial­e). Sui dividendi esteri è stata operata una ritenuta del 10 per cento. Si è riscontrat­o che, a norma dell’articolo 165 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), non è spettante alcun credito per imposte pagate all’estero, essendo l’Ires di competenza pari a zero. Si chiede se sia corretto che la ritenuta subìta sui dividendi venga girata a sopravveni­enza passiva indeducibi­le ai fini Ires e Irap, in quanto tale ritenuta è relativa a un reddito esente da tassazione al 95 per cento ( Pex, participat­ion exemption).

P. C. - MILANO

La circolare 9/ E/ 2015 ha evidenziat­o che l’istituto del credito d’imposta costituisc­e l’unico rimedio accolto dal nostro ordinament­o contro la doppia imposizion­e internazio­nale, e che il recupero delle imposte pagate all’estero avviene mediante il meccanismo della detrazione stabilito nell’articolo 165 del Tuir ( Dpr 917/ 1986). Qualora vi sia una eventuale eccedenza di imposta estera rimasta a carico del contribuen­te, essa non può essere dedotta né è altrimenti recuperabi­le in Italia.

Di conseguenz­a, la risposta al quesito è positiva, non perché siamo in presenza di una partecipaz­ione con i requisiti Pex, ma come principio generale. Si evidenzia, per completezz­a, che il comma 10 dell’articolo 165 del Tuir stabilisce che, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmen­te alla formazione del reddito complessiv­o, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispond­ente ( nel caso dei dividendi riducendol­a al 95 per cento).

A CURA DI Tommaso Landi

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