Il Sole 24 Ore

Trasporto internazio­nale: autofattur­a al sub– vettore

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Un committent­e extra– Ue, identifica­to in Turchia, commission­a un trasporto dall’Italia alla Turchia a un trasportat­ore italiano identifica­to in Italia. Il trasportat­ore italiano si avvale di un trasportat­ore turco, identifica­to in Turchia, per effettuare il trasporto nella tratta dal confine italiano alla Turchia. Il trasportat­ore turco emetterà al trasportat­ore italiano una fattura senza Iva. Il trasportat­ore italiano, a sua volta, quale documento dovrà emettere?

F. M. - BRESCIA

Assumendo che si tratta di trasporto di beni, al fine di stabilire se tali servizi sono territoria­lmente rilevanti in Italia, occorre tenere conto che essi si consideran­o prestazion­i di servizi generiche, cui si applica la regola dell’articolo 7– ter del Dpr 633/ 1972. Pertanto, nei rapporti B2B ( business to business), il luogo di effettuazi­one del trasporto coincide con il Paese del committent­e. Nel caso illustrato nel quesito, in riferiment­o alla fattura ricevuta dal soggetto turco ( sub– vettore), la ditta italiana, nelle vesti di committent­e, dovrà provvedere a emettere un’autofattur­a e assolvere l’imposta in reverse charge. Quanto, infine, alla fattura da emettere verso il committent­e del servizio turco, trattandos­i di un servizio rilevante ai fini Iva in Turchia e non in Italia, essa dovrà riportare il riferiment­o all’articolo 7– ter del Dpr 633/ 1972.

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