Trasporto internazionale: autofattura al sub– vettore
Un committente extra– Ue, identificato in Turchia, commissiona un trasporto dall’Italia alla Turchia a un trasportatore italiano identificato in Italia. Il trasportatore italiano si avvale di un trasportatore turco, identificato in Turchia, per effettuare il trasporto nella tratta dal confine italiano alla Turchia. Il trasportatore turco emetterà al trasportatore italiano una fattura senza Iva. Il trasportatore italiano, a sua volta, quale documento dovrà emettere?
F. M. - BRESCIA
Assumendo che si tratta di trasporto di beni, al fine di stabilire se tali servizi sono territorialmente rilevanti in Italia, occorre tenere conto che essi si considerano prestazioni di servizi generiche, cui si applica la regola dell’articolo 7– ter del Dpr 633/ 1972. Pertanto, nei rapporti B2B ( business to business), il luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente. Nel caso illustrato nel quesito, in riferimento alla fattura ricevuta dal soggetto turco ( sub– vettore), la ditta italiana, nelle vesti di committente, dovrà provvedere a emettere un’autofattura e assolvere l’imposta in reverse charge. Quanto, infine, alla fattura da emettere verso il committente del servizio turco, trattandosi di un servizio rilevante ai fini Iva in Turchia e non in Italia, essa dovrà riportare il riferimento all’articolo 7– ter del Dpr 633/ 1972.