L’organo di controllo interno può essere anche di vigilanza
Un ente del terzo settore ( Ets) ha l’obbligo di istituire l’organo di controllo al superamento dei parametri di cui all’articolo 30, comma 2, del Cts ( Codice del Terzo settore, Dlgs 117/ 2017), il quale dispone che « nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità » .
Come va interpretato il successivo comma 6 del medesimo articolo in base al quale l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/ 2001? L’organo di controllo di un Ets è investito anche delle funzioni dell’organo di vigilanza ai fini della legge 231/ 2001 oppure occorre nominare un apposito organo di vigilanza?
C. S. - LECCO
Come indicato nel documento del gruppo di lavoro per lo studio dei principi di comportamento dell’organo di controllo degli Ets ( enti del Terzo settore) e area non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, intitolato « Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore » e pubblicato nel giugno 2021, le funzioni dell’organo di controllo interno vengono elencate come segue: – configurazione dell’organo di amministrazione e struttura del sistema delle deleghe; – svolgimento della funzione di vigilanza ex articolo 30 del Dlgs 117 del 3 luglio 2017 ( Codice del Terzo settore – Cts);
– svolgimento dell’attività di monitoraggio degli scopi sociali e di conformità delle linee guida del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019;
– partecipazione alle riunioni degli organi sociali; – svolgimento anche dell’attività di revisione legale dei conti, ex articolo 31 del Cts;
– svolgimento anche della funzione di organismo di vigilanza, ex Dlgs 8 giugno 2001, n. 231; – svolgimento di attività in sostituzione degli amministratori; – svolgimento di attività di vigilanza su operazioni straordinarie o rilevanti.
Quindi, nel caso in cui non venga nominato un revisore legale o un organismo di vigilanza autonomo, a tali funzioni provvederà l’organo di controllo interno. Nel caso in cui tali organismi vengano nominati, l’organo di controllo interno vigilerà sul loro corretto funzionamento.