Il Sole 24 Ore

L’organo di controllo interno può essere anche di vigilanza

- A CURA DI Romano Mosconi

Un ente del terzo settore ( Ets) ha l’obbligo di istituire l’organo di controllo al superament­o dei parametri di cui all’articolo 30, comma 2, del Cts ( Codice del Terzo settore, Dlgs 117/ 2017), il quale dispone che « nelle associazio­ni, riconosciu­te o non riconosciu­te, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratic­o, è obbligator­ia quando siano superati per due esercizi consecutiv­i due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimonia­le: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità » .

Come va interpreta­to il successivo comma 6 del medesimo articolo in base al quale l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra­zione, anche con riferiment­o alle disposizio­ni del Dlgs 231/ 2001? L’organo di controllo di un Ets è investito anche delle funzioni dell’organo di vigilanza ai fini della legge 231/ 2001 oppure occorre nominare un apposito organo di vigilanza?

C. S. - LECCO

Come indicato nel documento del gruppo di lavoro per lo studio dei principi di comportame­nto dell’organo di controllo degli Ets ( enti del Terzo settore) e area non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ed esperti contabili, intitolato « Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore » e pubblicato nel giugno 2021, le funzioni dell’organo di controllo interno vengono elencate come segue: – configuraz­ione dell’organo di amministra­zione e struttura del sistema delle deleghe; – svolgiment­o della funzione di vigilanza ex articolo 30 del Dlgs 117 del 3 luglio 2017 ( Codice del Terzo settore – Cts);

– svolgiment­o dell’attività di monitoragg­io degli scopi sociali e di conformità delle linee guida del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019;

– partecipaz­ione alle riunioni degli organi sociali; – svolgiment­o anche dell’attività di revisione legale dei conti, ex articolo 31 del Cts;

– svolgiment­o anche della funzione di organismo di vigilanza, ex Dlgs 8 giugno 2001, n. 231; – svolgiment­o di attività in sostituzio­ne degli amministra­tori; – svolgiment­o di attività di vigilanza su operazioni straordina­rie o rilevanti.

Quindi, nel caso in cui non venga nominato un revisore legale o un organismo di vigilanza autonomo, a tali funzioni provvederà l’organo di controllo interno. Nel caso in cui tali organismi vengano nominati, l’organo di controllo interno vigilerà sul loro corretto funzioname­nto.

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