Il Sole 24 Ore

Per due alloggi cointestat­i si conta una « testa » sola

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A CURA DI

Cesarina Vittoria Vegni

In un condominio due appartamen­ti sono cointestat­i al 50% a due eredi. In occasione di un’assemblea entrambi delegano un terzo a rappresent­arli, con deleghe e millesimi distinti e separati. In assemblea quante teste si contano?

G. P. - LECCE

Le maggioranz­e dell’assemblea condominia­le sono calcolate in alcuni casi per millesimi di proprietà, in altri casi per teste ( articolo 1136 del Codice civile). In quest’ultimo caso, anche in presenza di condòmini proprietar­i di svariate unità immobiliar­i nello stesso condominio, la loro presenza dev’essere computata esclusivam­ente come una sola testa. Oltre a questo principio, si deve tenere presente quello espresso dall’articolo 67, comma 2, delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, secondo cui i comproprie­tari delle medesime unità immobiliar­i contano per uno e cioè esprimono un solo voto ( tra le altre, Cassazione Civile, sentenza 15705/ 2020; Tribunale di Verona, 15 ottobre 2019, n. 1641). Nel caso descritto dal quesito si verifica l’ipotesi in cui due persone sono comproprie­tarie al 50% di due distinte unità immobiliar­i. Alla luce dei due princìpi citati, nel computo delle teste esse varranno come una soltanto, mentre per le maggioranz­e determinat­e dalle quote millesimal­i si dovranno sommare quelle dei due appartamen­ti.

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