Possibile sospendere i morosi dall’utilizzo di servizi comuni
Se in un condominio ci sono condòmini morosi, l’amministratore può sospenderli dalla fruizione di servizi comuni? Se sì, da quali servizi potrebbero essere sospesi?
M. Z. - MILANO
L’articolo 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile – norma dettata a tutela di un rapporto di natura “privata” – stabilisce che, « in caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato » . In tale contesto – pur precisando che esiste anche un orientamento di segno opposto – si segnala che, secondo la giurisprudenza prevalente, l’amministratore può sospendere qualunque servizio in caso di morosità del condomino ( compresa la fornitura dell’acqua e del riscaldamento o l’uso dell’antenna o altri servizi), con il solo limite di non eseguire interventi sulla proprietà esclusiva del soggetto moroso, senza una preventiva autorizzazione del giudice. Sul punto – al di là delle oscillazioni giurisprudenziali – si richiama per tutte la pronuncia del Tribunale di Bologna 3 aprile 2018, secondo cui « è consentita la sospensione dei servizi al condomino che non abbia provveduto al pagamento delle relative quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio; tale interpretazione è conforme al dettato letterale dell’art. 63 disp. att. c. c., né si può trarre dalla previsione dell’art. 32 della Costituzione un generale obbligo di solidarietà a carico degli altri condòmini, che agiscono nell’àmbito di un rapporto strettamente privatistico e che finirebbero per essere obbligati a gravarsi delle quote del moroso per non subire l’interruzione del servizio da parte del gestore » ( si veda in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Brescia, 21 maggio 2014).