Il Sole 24 Ore

Possibile sospendere i morosi dall’utilizzo di servizi comuni

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Se in un condominio ci sono condòmini morosi, l’amministra­tore può sospenderl­i dalla fruizione di servizi comuni? Se sì, da quali servizi potrebbero essere sospesi?

M. Z. - MILANO

L’articolo 63, comma 3, delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile – norma dettata a tutela di un rapporto di natura “privata” – stabilisce che, « in caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l’amministra­tore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibi­li di godimento separato » . In tale contesto – pur precisando che esiste anche un orientamen­to di segno opposto – si segnala che, secondo la giurisprud­enza prevalente, l’amministra­tore può sospendere qualunque servizio in caso di morosità del condomino ( compresa la fornitura dell’acqua e del riscaldame­nto o l’uso dell’antenna o altri servizi), con il solo limite di non eseguire interventi sulla proprietà esclusiva del soggetto moroso, senza una preventiva autorizzaz­ione del giudice. Sul punto – al di là delle oscillazio­ni giurisprud­enziali – si richiama per tutte la pronuncia del Tribunale di Bologna 3 aprile 2018, secondo cui « è consentita la sospension­e dei servizi al condomino che non abbia provveduto al pagamento delle relative quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio; tale interpreta­zione è conforme al dettato letterale dell’art. 63 disp. att. c. c., né si può trarre dalla previsione dell’art. 32 della Costituzio­ne un generale obbligo di solidariet­à a carico degli altri condòmini, che agiscono nell’àmbito di un rapporto strettamen­te privatisti­co e che finirebber­o per essere obbligati a gravarsi delle quote del moroso per non subire l’interruzio­ne del servizio da parte del gestore » ( si veda in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Brescia, 21 maggio 2014).

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