Licenziamento dal deposito dell’avviso per la giacenza
Da un mese un lavoratore non si presenta al lavoro. La ditta gli contesta l’assenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che però il lavoratore non riceve. Il portalettere deposita la raccomandata all’ufficio postale per la giacenza prevista. Trascorre tutta la giacenza e il lavoratore non va a ritirarla. La ditta decide di procedere con il licenziamento per giusta causa.
Quale sarà la data effettiva del licenziamento? Quella di invio della lettera di licenziamento o quella della sua ricezione da parte del lavoratore? E se questi effettivamente non la riceve?
S. C. – VICENZA
Secondo la Cassazione ( 23589/ 2018), « un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale ( cfr. Cassazione n. 6527/ 2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario ( così Cassazione n. 27526/ 2013) » .