Il Sole 24 Ore

Licenziame­nto dal deposito dell’avviso per la giacenza

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Da un mese un lavoratore non si presenta al lavoro. La ditta gli contesta l’assenza tramite raccomanda­ta con ricevuta di ritorno, che però il lavoratore non riceve. Il portalette­re deposita la raccomanda­ta all’ufficio postale per la giacenza prevista. Trascorre tutta la giacenza e il lavoratore non va a ritirarla. La ditta decide di procedere con il licenziame­nto per giusta causa.

Quale sarà la data effettiva del licenziame­nto? Quella di invio della lettera di licenziame­nto o quella della sua ricezione da parte del lavoratore? E se questi effettivam­ente non la riceve?

S. C. – VICENZA

Secondo la Cassazione ( 23589/ 2018), « un atto negoziale recettizio, quale è il licenziame­nto, si presume conosciuto dal destinatar­io nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenz­a che ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomanda­ta a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatar­io per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale ( cfr. Cassazione n. 6527/ 2003), restando irrilevant­e il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatar­io ( così Cassazione n. 27526/ 2013) » .

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