Quando i diritti d’autore non rilevano per la separata
Con risposta a interpello 517/ E/ 2019 e con circolare 9/ E/ 2019, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che, se la riscossione di diritti d’autore dovesse rientrare nell’attività propria di lavoro autonomo con partita Iva a regime forfettario, allora questi diritti rientrerebbero tra i compensi assoggettabili al regime forfettario ex legge 190/ 2014. Alcuni commentatori si sono spinti quindi ad affermare che tali diritti d’autore, di conseguenza, saranno soggetti a gestione separata.
Ma con il messaggio 19435/ 2013 l’Inps stesso aveva escluso l’assoggettamento di lavoratore autonomo soggetto a gestione separata in caso di incasso di diritti d’autore.
Come occorre comportarsi in tale casistica?
S. C. - COMO
Per dirimere la questione, effettivamente bisogna leggere il messaggio Inps 19435 del 28 novembre 2013, citato dal lettore..
Viene precisato dall’Inps che con precedente messaggio ( n. 14712 del 18 settembre 2013) erano state diramate indicazioni finalizzate a supportare l’attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore. In seguito ad approfondimenti effettuati in relazione a fattispecie concrete, si era ravvisata l’esigenza di rivedere alcune indicazioni per il trattamento contributivo del compenso percepito per lo sfruttamento economico di tale diritto. In particolare, era stato prospettato l’assoggettamento a contribuzione previdenziale afferente alla gestione separata delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte di un lavoratore autonomo non iscritto all’ex
Enpals né a una cassa professionale. Successivamente, però, tenendo conto di alcune considerazioni, è stato chiarito, dal citato messaggio 19435/ 2013, che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte del lavoratore autonomo non iscritto all’ex Enpals né a una cassa professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della gestione separata. Pertanto, se il lettore rientra in tale situazione, non dovrà versare contributi alla gestione separata.