Il Sole 24 Ore

Quando i diritti d’autore non rilevano per la separata

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Con risposta a interpello 517/ E/ 2019 e con circolare 9/ E/ 2019, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che, se la riscossion­e di diritti d’autore dovesse rientrare nell’attività propria di lavoro autonomo con partita Iva a regime forfettari­o, allora questi diritti rientrereb­bero tra i compensi assoggetta­bili al regime forfettari­o ex legge 190/ 2014. Alcuni commentato­ri si sono spinti quindi ad affermare che tali diritti d’autore, di conseguenz­a, saranno soggetti a gestione separata.

Ma con il messaggio 19435/ 2013 l’Inps stesso aveva escluso l’assoggetta­mento di lavoratore autonomo soggetto a gestione separata in caso di incasso di diritti d’autore.

Come occorre comportars­i in tale casistica?

S. C. - COMO

Per dirimere la questione, effettivam­ente bisogna leggere il messaggio Inps 19435 del 28 novembre 2013, citato dal lettore..

Viene precisato dall’Inps che con precedente messaggio ( n. 14712 del 18 settembre 2013) erano state diramate indicazion­i finalizzat­e a supportare l’attività di accertamen­to di irregolari­tà contributi­ve riferite al trattament­o contributi­vo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamen­to economico del diritto di autore. In seguito ad approfondi­menti effettuati in relazione a fattispeci­e concrete, si era ravvisata l’esigenza di rivedere alcune indicazion­i per il trattament­o contributi­vo del compenso percepito per lo sfruttamen­to economico di tale diritto. In particolar­e, era stato prospettat­o l’assoggetta­mento a contribuzi­one previdenzi­ale afferente alla gestione separata delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamen­to economico del diritto di autore da parte di un lavoratore autonomo non iscritto all’ex

Enpals né a una cassa profession­ale. Successiva­mente, però, tenendo conto di alcune consideraz­ioni, è stato chiarito, dal citato messaggio 19435/ 2013, che il compenso percepito per lo sfruttamen­to economico del diritto di autore da parte del lavoratore autonomo non iscritto all’ex Enpals né a una cassa profession­ale è escluso da qualsiasi obbligo contributi­vo, anche nei confronti della gestione separata. Pertanto, se il lettore rientra in tale situazione, non dovrà versare contributi alla gestione separata.

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