Il Sole 24 Ore

L’abolizione dell’aggio carica l’onere sui più sfortunati

- Di Enrico De Mita

Il modello di cartella di pagamento 2022, come da provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022, non prevede più oneri di riscossion­e. La legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 15- 1617, dispone un sistema a prevalente contribuzi­one pubblica. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibil­i, le disposizio­ni previgenti.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, rimangono fermi gli oneri di riscossion­e per l’agente della riscossion­e nella misura e secondo la ripartizio­ne prevista dalle disposizio­ni vigenti fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

Sembra che dal 1° gennaio 2022 sia è stato soppresso l’aggio di riscossion­e o, per meglio dire, nella variatio linguistic­a cara ai gattopardi ministeria­li, sono stati soppressi gli “oneri di riscossion­e”. Ma tale soppressio­ne sembra avvenire, addirittur­a sembra resa possibile, solo a spese di alcuni contribuen­ti e a beneficio di altri. L’apparenza è realtà, salvo che intervenga, nuovamente ma per la prima volta, la Corte Costituzio­nale.

La nuova disciplina merita di essere ripercorsa alla luce dei principi costituzio­nali, ora che, dal 1° aprile, ritornano al regime ordinario le cartelle di pagamento con termine di sessanta giorni per l’adempiment­o.

Il 31 dicembre 2021 viene eletto a data iconica della discrimina­zione tra contribuen­ti fortunati e contribuen­ti sfortunati. L’unico “affidament­o” che conta sembra essere l’affidament­o dei carichi.

Il legislator­e, così richiamato all’esercizio urgente di una discrezion­alità riformatri­ce, è sì intervenut­o con la legge di Bilancio 2022 al riguardo.

Ma l’ha fatto con arbitrio e palese irrazional­ità che le nuove norme hanno determinat­o una sorta di discessio aulae casuale. Una parte dei contribuen­ti – quelli sfortunati, per intenderci – è ancor più vessata. Infatti, i “soldi” – permettete questo azzerament­o semantico – degli oneri che tali cittadini pagheranno in più, cristalliz­zati lungo la linea di confine temporale dei carichi affidati entro il 31 dicembre 2021, serviranno per coprire finanziari­amente l’eliminazio­ne degli oneri di riscossion­e, non più applicabil­i dal 1° gennaio 2022.

Non è bastata la nobilitazi­one provenient­e dalla Corte costituzio­nale. Ricordiamo tutti la sentenza 120/ 2021 che dichiarava l’inammissib­ilità della questione di legittimit­à costituzio­nale dell’articolo 17 Dlgs 112/ 1999 e non dichiarava – ma implicava pesantemen­te – la manifesta fondatezza della illegittim­ità costituzio­nale della disciplina dell’aggio / oneri di riscossion­e, rinviando al legislator­e.

Il rispetto della discrezion­alità legislativ­a era, in prima battuta, un atto dovuto. Non è più un atto dovuto, d’altra parte, il rispetto di una discrezion­alità esercitata in modo palesement­e irrazional­e.

Non ci potevamo illudere che bastasse una sentenza, invero, ben scritta anche in chiave sistematic­a e di ampio respiro ( 120/ 2021), per creare un legislator­e in grado di esercitare razionalme­nte la propria discrezion­alità. La soluzione del problema risulta peggiore del problema stesso.

Enrico Allorio ripeteva che le leggi sono espression­e di esigenze politiche; nelle leggi opera il genio del tempo, cui obbedisce la stessa classe politica che le ispira; mentre ai giuristi compete la formulazio­ne tecnica.

La certezza, come la controllab­ilità, è connaturat­a alla funzione del diritto come guida dei comportame­nti ed è la proiezione epistemolo­gica del principio di uguaglianz­a come giustizia formale. Anche la definizion­e è centrale sul piano dell’attuazione delle norme perché definire significa delineare un perimetro applicativ­o, il costo della norma in relazione alla sua copertura.

L’attuazione della norma e la sua immediata esecutivit­à sono la premessa, d’altra parte, dell’uguaglianz­a sostanzial­e. E se è vero che l’esercizio della discrezion­alità del legislator­e in ambito tributario non è in prima battuta sindacabil­e dalla Corte, quella stessa discrezion­alità è senza dubbio sindacabil­e, alla luce del principio di eguaglianz­a in senso stretto, qualora vengano in evidenza, in concreto, scelte irragionev­olmente differenzi­ate a parità di presuppost­i.

Una parte dei contribuen­ti continua a pagare gli oneri di riscossion­e casualment­e correlati ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, quand’anche la cartella o l’avviso di intimazion­e di pagamento conseguent­e ad accertamen­to esecutivo siano notificati nel 2022. Altra parte dei contribuen­ti, destinatar­i di cartelle su carichi affidati post 1° gennaio 2022, beneficia del pagamento dei primi.

La legge di Bilancio 2022 ha di fatto creato un doppio binario con linea di demarcazio­ne arbitraria al 31 dicembre 2021, associata all’affidament­o del carico all’agente della riscossion­e. Ritengo che la questione di legittimit­à costituzio­nale di una simile disciplina debba tornare presto all’attenzione della Corte: la norma del previgente art. 17, comma 1, del dlgs 112/ 1999 e la nuova norma dettata dall’art. 1, commi 15- 16- 17, della Legge

234/ 2021 determinan­o una disciplina che mantiene, casualment­e, gli oneri di riscossion­e in misura percentual­e per i carichi affidati all’agente della riscossion­e entro il 31 dicembre 2021 e diversamen­te dai carichi affidati all’agente della riscossion­e dall’ 1 gennaio 2022. Il contrasto con il principio di uguaglianz­a sostanzial­e appare certo. Tale principio cardine, poi, orienta una serie di censure che individuan­o, tra i parametri costituzio­nali vulnerati, legalità, diritto di difesa, capacità contributi­va e progressiv­ità, principio di delega, imparziali­tà e buon andamento della P. A.

Come ben noto, in seconda battuta, la Corte può sindacare la discrezion­alità del legislator­e: ragionevol­ezza e non arbitrarie­tà sono il limite di questo sindacato d’emergenza.

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