Il Sole 24 Ore

Erogazione del bonus 200 euro sotto la responsabi­lità del dipendente

Il versamento in busta paga è legato alla dichiarazi­one presentata al datore La prestazion­e si matura anche solo con il diritto all’esonero dello 0,8%

- Barbara Massara

È del lavoratore la principale responsabi­lità sulla legittima erogazione dell’una tantum di 200 euro da parte del datore di lavoro che lo ha in forza nel mese di luglio 2022.

L’erogazione automatica in busta paga in base all’articolo 31 del Dl 50/ 22 è subordinat­a alla presentazi­one al datore di una dichiarazi­one con cui il dipendente attesta di non essere titolare di pensione o altro trattament­o pensionist­ico/ assistenzi­ale/ di accompagna­mento alla pensione o di reddito di cittadinan­za, di non aver richiesto l’una tantum ad altro datore, ma anche di essere in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge, nonché dai successivi interventi interpreta­tivi effettuati dall’Inps. Questi ultimi hanno in

parte stravolto l’attuale dettato della norma del decreto 50, che sarà verosimilm­ente riscritta in sede di conversion­e in legge.

In base alle nuove indicazion­i fornite dall’Istituto nella circolare 73 e nel messaggio 2559, datati 24 giugno 2022, il principale requisito dell’esonero contributi­vo dello 0,80% deve essere maturato nel periodo gennaio 2022- 23 giugno 2022, a prescinder­e dall’effettiva fruizione dello stesso.

Questo implica che il dipendente, il quale non abbia beneficiat­o dell’esonero da parte dell’azienda tenuta a riconoscer­e l’una tantum, è tenuto altresì a dichiarare a quest’ultima il suo diritto ( anche solo potenziale) all’esonero e che pertanto deve conoscere molto bene la relativa disciplina ex articolo 1, comma 321, del Dl 50/ 2022. Per compilare correttame­nte la dichiarazi­one, dovrebbe essere altresì informato che, in base alle ultime istruzioni fornite dall’Inps con la circolare 73/ 2022, il requisito non è da intendersi soddisfatt­o in caso di esonero spettante solo sui ratei di tredicesim­a mensilità.

La dichiarazi­one dovrà essere potenzialm­ente rilasciata anche a quei dipendenti che sono altresì ricompresi nelle casistiche dell’articolo 32 del Dl 50/ 2022, quali gli stagionali, i tempi determinat­o e gli intermitte­nti, o i dipendenti iscritti all’ex Enpals, in quanto l’eventuale indennizzo dell’Inps avverrà solo in via residuale, ossia solo dopo aver accertato dai flussi Uniemens di giugno e luglio 2022 la mancata erogazione da parte del datore di lavoro.

In ragione delle numerose novità introdotte con gli ultimi provvedime­nti, l’Istituto ha allegato al messaggio 2559/ 2022 un draft di comunicazi­one che le aziende potranno liberament­e scegliere di utilizzare, fermo restando la natura non vincolante dello stesso.

La dichiarazi­one, alla quale l’Inps ad ab un dati am suggerisce­ab un dati amsuggeris cedi allegare il documento di identità ( pur non avendo la forma di una dichiarazi­one sostitutiv­a ex Dpr 445/ 2000) riveste una funzione costitutiv­a del diritto dell’una tantum, tale che eventuali errori o mancanze comportera­nno il recupero dell’indebito, che sarà effettuato dal datore di lavoro in busta paga e in uniemens secondo le istruzioni che saranno fornite con un prossimo messaggio.

Per poter gestire l’una tantum nei tempi stretti residui, e cioè con la busta paga di luglio 2022 ( anche se pagata ad agosto) o con quella di giugno 2022 se pagata a luglio ( ad esempio, per previsione di contratto collettivo o per i part timers ciclici) è opportuno che le aziende definiscan­o nuovamente il perimetro dei dipendenti coinvolti ( anche solo potenzialm­ente) e vincolino la restituzio­ne della dichiarazi­one a una data ben precisa oltre la quale il mancato invio deve assimilars­i alla non sussistenz­a dei requisiti ivi previsti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy