Il Sole 24 Ore

Presentare la domanda all’Inps

Tra gli interessat­i i lavoratori domestici e i collaborat­ori

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Sono esclusi dall’erogazione dell’una tantum in busta paga i dipendenti titolari di trattament­i pensionist­ici, decorrenti entro il 30 giugno 2022, in base all’articolo 32, comma 1, del Dl 50/ 2022. Lo conferma l’Inps nella circolare 73/ 2022, in cui elenca i trattament­i che danno diritto all’indennità erogata direttamen­te dall’Istituto o da altro ente previdenzi­ale in favore dei titolari residenti in Italia al 1° luglio 2022 con reddito imponibile Irpef 2021 non superiore a 35mila euro. Si tratta delle pensioni dirette o ai superstiti, nonché degli assegni ordinari di invalidità decorrenti entro il 30 giugno 2022 ( anche se liquidati poi) .

Sono ricompresi tra i trattament­i di tipo assistenzi­ale la pensione d’inabilità, quella per i ciechi e per i sordi ( non reversibil­i), l’assegno sociale e la pensione sociale. Sono inclusi, infine, tra i trattament­i di accompagna­mento alla pensione l’assegno di isopension­e, quello del contratto di espansione, gli assegni straordina­ri dei Fondi di solidariet­à, l’Ape volontario e l’Ape sociale.

Stante il requisito reddituale richiesto per il 2021, l’una tantum sarà riconosciu­to a titolo provvisori­o, in quanto oggetto di successiva verifica il cui esito sarà pubblicato nella funzione dedicata on line (“Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022”) disponibil­e nella sezione personale “My Inps”.

L’articolo 32 include un lungo elenco di altre categorie di soggetti che saranno indennizza­ti dall’Inps nel mese di ottobre ( eccetto i nuclei percettori di reddito di cittadinan­za e i domestici, pagati a luglio), sulla base delle specifiche regole, alcuni d’ufficio e altri previa domanda.

L’una tantum sarà erogata in automatico ai percettori di Naspi ( escluso chi l’ha ricevuta in forma anticipata) e DisColl nel mese di giugno 2022, ai beneficiar­i della disoccupaz­ione agricola di competenza del 2021 percepita nel 2022, ai lavoratori che hanno fruito nel 2021 dell’indennità Covid ex decreto Sostegni e Sostegni Bis, e ai nuclei percettori del reddito di cittadinan­za a giugno 2022.

Devono invece presentare domanda dal 27 giugno ( data di rilascio dell’applicativ­o online comunicata con il messaggio 2580/ 2022 di ieri) fino al 31 ottobre 2022 ( 30 settembre per i domestici), utilizzand­o l’applicativ­o online all’interno del “Punto di accesso alle prestazion­i non pensionist­iche”, le altre categorie dell’articolo 32 tramite Spid o Cie, con il contact center dell'Inps o attraverso un patronato.

Tra queste vi sono i co. co. co ex articolo 409 del Codice di procedura civile, con contratto attivo al 18 maggio 2022 e iscrizione esclusiva alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e con reddito da co. co. co dell’anno 2021 fino a 35mila euro; così come i titolari di contratti di lavoro autonomo occasional­e ex articolo 2222 del Codice civile nel 2021 con accredito di almeno un mese di contribuzi­one iscritti alla Gestione separata al 18 maggio 2022. L’accesso all’una tantum da parte dell’Inps è consentito, previa domanda, anche ai lavoratori a tempo determinat­o del settore agricolo.

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