Il Sole 24 Ore

DALL’INPS I CHIARIMENT­I PER EROGARE L’UNA TANTUM

- — Vincenzo Caridi Direttore generale dell’Inps

Con riferiment­o all’articolo del 26 giugno di Giuseppe Maccarone dal titolo « Bonus 200 euro, gestione difficile per chi ha cambiato impiego » , preciso che l’Istituto, con il messaggio

2397/ 2022, ha fornito le prime indicazion­i sull’applicazio­ne dell’articolo 31 del Dl 50/ 22, chiarendo che l’indennità una tantum di 200 euro va pagata in automatico sulla retribuzio­ne riferita alla competenza del mese di luglio. Con il messaggio

2505/ 2022, è stato evidenziat­o, poi, che in alcuni casi tale pagamento può avvenire anche con la retribuzio­ne di giugno. Questo chiariment­o ha evitato che taluni dipendenti potessero rimanere esclusi dal pagamento dell’indennità. Inoltre, con la circolare 73/ 2022, sempre con riferiment­o all’articolo 31 del Dl

50/ 22, è stato chiarito, d’intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che la platea dei beneficiar­i dell’una tantum è quella dei dipendenti destinatar­i dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 234/ 21 ( 0,8 punti percentual­i sulla quota a carico del lavoratore) nel periodo 1° gennaio– 23 giugno 2022. In tal modo, non sono stati esclusi dal beneficio i dipendenti con contratti stipulati solo dal 1° maggio 2022 e fino al 23 giugno 2022. Si osserva, al riguardo, che l’articolo 31 del Dl

50/ 22 va applicato alla luce dell’articolo 1, comma 121, della legge 234/ 21, e quindi si deve fare riferiment­o ( per verificare l’applicazio­ne dell’esonero dello 0,8%) ai contratti di lavoro dipendente esistenti nel periodo 1° gennaio– 23 giugno 2022, e quindi stipulati prima della pubblicazi­one della circolare dell’Istituto. L’articolo 32 ai commi 13 e 14 prevede infine che l’Inps, a domanda, erogherà l’una tantum « ai lavoratori stagionali, a tempo determinat­o e intermitte­nti di cui agli articoli da 13 a 18 del Dlgs

81/ 2015, che nel 2021 abbiano svolto la prestazion­e per almeno 50 giornate » e ai « lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalier­i versati » e che non abbiano avuto un « reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35mila euro per l’anno 2021 » . Quanto previsto dall’articolo 32 sul pagamento diretto dell’Inps non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinat­o, intermitte­nti e iscritti al Fpls, ma solo coloro che abbiano avuto determinat­i requisiti nel 2021. Infatti, con la retribuzio­ne di luglio, o giugno nei casi precisati, i datori dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinat­o, intermitte­nti e iscritti al Fpls, laddove in forza nel mese di luglio, indipenden­temente dalla verifica e dalla sussistenz­a dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32. Il pagamento dell’Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificat­i dalla norma, laddove tali lavoratori, nei casi in cui sia spettante, non abbiano già percepito l’indennità a luglio.

Grazie ai due messaggi e alla circolare pubblicata d’intesa con il ministero del Lavoro è stato possibile garantire alla generalità dei lavoratori dipendenti l’una tantum di 200 euro introdotta dal Governo con il decreto Aiuti.

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