DALL’INPS I CHIARIMENTI PER EROGARE L’UNA TANTUM
Con riferimento all’articolo del 26 giugno di Giuseppe Maccarone dal titolo « Bonus 200 euro, gestione difficile per chi ha cambiato impiego » , preciso che l’Istituto, con il messaggio
2397/ 2022, ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione dell’articolo 31 del Dl 50/ 22, chiarendo che l’indennità una tantum di 200 euro va pagata in automatico sulla retribuzione riferita alla competenza del mese di luglio. Con il messaggio
2505/ 2022, è stato evidenziato, poi, che in alcuni casi tale pagamento può avvenire anche con la retribuzione di giugno. Questo chiarimento ha evitato che taluni dipendenti potessero rimanere esclusi dal pagamento dell’indennità. Inoltre, con la circolare 73/ 2022, sempre con riferimento all’articolo 31 del Dl
50/ 22, è stato chiarito, d’intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che la platea dei beneficiari dell’una tantum è quella dei dipendenti destinatari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 234/ 21 ( 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore) nel periodo 1° gennaio– 23 giugno 2022. In tal modo, non sono stati esclusi dal beneficio i dipendenti con contratti stipulati solo dal 1° maggio 2022 e fino al 23 giugno 2022. Si osserva, al riguardo, che l’articolo 31 del Dl
50/ 22 va applicato alla luce dell’articolo 1, comma 121, della legge 234/ 21, e quindi si deve fare riferimento ( per verificare l’applicazione dell’esonero dello 0,8%) ai contratti di lavoro dipendente esistenti nel periodo 1° gennaio– 23 giugno 2022, e quindi stipulati prima della pubblicazione della circolare dell’Istituto. L’articolo 32 ai commi 13 e 14 prevede infine che l’Inps, a domanda, erogherà l’una tantum « ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del Dlgs
81/ 2015, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate » e ai « lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati » e che non abbiano avuto un « reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35mila euro per l’anno 2021 » . Quanto previsto dall’articolo 32 sul pagamento diretto dell’Inps non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fpls, ma solo coloro che abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Infatti, con la retribuzione di luglio, o giugno nei casi precisati, i datori dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fpls, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32. Il pagamento dell’Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori, nei casi in cui sia spettante, non abbiano già percepito l’indennità a luglio.
Grazie ai due messaggi e alla circolare pubblicata d’intesa con il ministero del Lavoro è stato possibile garantire alla generalità dei lavoratori dipendenti l’una tantum di 200 euro introdotta dal Governo con il decreto Aiuti.